COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 126 del 07/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 126 del 07/05/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
TERZA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. UNITED PIERANTONIO IN
RIFERIMENTO ALLA GARA RESINA – UNITED PIERANTONIO DISPUTATA IL 18.04.2010
A TAVERNACCE - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA
NEL C.U. N. 73 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO
21.04.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER SQUALIFICA AL CALCIATORE ERCOLANI CHRISTIAN PER CINQUE GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 06.05.2010, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivo: richiesta di riduzione
della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Dall’esame degli atti ufficiali di gara ed all’esito dei chiarimenti resi nel corso dell’audizione del
direttore di gara è emersa la conferma dei comportamenti contestati al Sig. Christian Ercolani.
Tuttavia, ritenuto che non vi è stato alcun contatto o comportamento seriamente minaccioso nei
confronti dell’arbitro, appare equo contenere la sanzione della squalifica in quattro giornate
effettive di gara.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo proposto dalla società A.S.D. United Pierantonio e riduce la squalifica al
calciatore Ercolani Christian a quattro giornate effettive di gara.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.