F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 84 del 10.05.2010 (262) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CUOZZO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. SS Scafatese Calcio Srl) E DELLA SOCIET
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 84 del 10.05.2010
(262) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CUOZZO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. SS Scafatese Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ SS SCAFATESE CALCIO Srl (nota n. 6528/1071pf09- 10/SP/blp del 9.4.2010).
Con provvedimento del 9.4.2010 la Procura federale ha deferito dinanzi questa Commissione:
▪ Il Sig. Giuseppe Cuozzo, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Scafatese Calcio Srl, per la violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera B) paragrafo V) della N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., e dall’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale;
▪ la Società SS Scafatese Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale Rappresentante. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Giuseppe Cuozzo e la Società SS Scafatese Calcio Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Giuseppe Cuozzo e la Società SS Scafatese Calcio Srl hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’ art. 23, C.G.S. [“pena base per il Sig. Giuseppe Cuozzo sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’ art. 23, C.G.S. a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società SS Scafatese Calcio Srl sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 C.G.S. a € 6.700,00 (seimilasettecento/00)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Giuseppe Cuozzo; ▪ ammenda di € 6.700,00 (Euro seimilasettecento/00) alla Società SS Scafatese Calcio Srl; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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