F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215CGF del 08 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 259/CGF del 11 Maggio  2010  2) RICORSO DELLA S.S. SCAFATESE CALCIO AVVERSO LE SANZ

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215CGF del 08 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 259/CGF del 11 Maggio  2010 

2) RICORSO DELLA S.S. SCAFATESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI € 3.500,00 ALLA RECLAMANTE,

- SQUALIFICA PER 4 GIORNATE DI EFFETTIVE GARA AL CALCIATORE MARTONE LUCA;

- SQUALIFICA PER 2 GIORNATE DI EFFETTIVE GARA AL CALCIATORE BORRELLI LUCA,

INFLITTE SEGUITO GARA SCAFATESE/CATANZARO DEL 28.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 128/DIV del 30.3.2010)

Con il presente reclamo la Scafatese Calcio impugna il provvedimento con cui il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto (Com.Uff. n.128\DIV del 30.3.2010) a seguito della gara Scafatese\Catanzaro del 28.3.2010 le seguenti sanzioni: ammenda di € 3.500,00 alla stessa reclamante; squalifica per 4 giornate di gara al calciatore Martone Luca; squalifica per due giornate di gara al calciatore Borrelli Luca. In particolare deduce che le sanzioni sono eccessive in relazione ai fatti accaduti e chiede, comunque, una riduzione delle stesse. Orbene circa l’ammenda, la reclamante in gravame ammette sostanzialmente i fatti denunciati ;in particolare afferma che il ritardo nell’inizio dell’incontro è di “soli cinque minuti”, che i raccattapalle “indugiavano solo qualche secondo” etc per cui è da ritenersi legittima ed equa la sanzione adottata. Circa le squalifiche ai due calciatori, quella relativa a Martone motivata “per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo; dopo la notifica del provvedimento, rivolgeva all’arbitro una frase ingiuriosa”, quella relativa a Borrelli Luca motivata “perché alzatosi dalla panchina e avvicinatosi a quella della squadra avversaria, spingeva con entrambi le mani facendolo cadere, un calciatore di riserva della squadra avversaria, senza conseguenze”, la reclamante ammette i fatti sostanzialmente e chiede una riduzione delle squalifiche soprattutto per il Martone anche alla luce di casi analoghi. Le censure sono infondate essendo i fatti, come evidenziati, sanzionabili disciplinarmente, anche se si ritiene equo ridurre a tre giornate la squalifica inflitta al Martone. Il reclamo va, quindi, parzialmente accolto, disponendo la riduzione della squalifica al Martone a tre giornate e confermando nel resto il provvedimento impugnato. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Scafatese Calcio di Scafati (Salerno), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Luca Martone per 3 giornate di gara effettive. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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