F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 85 del 13.05.2010 (220) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD REAL CAMPOS AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 12 AL SIG. GASPARE SCALA (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 2.000,0
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 85 del 13.05.2010
(220) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD REAL CAMPOS AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 12 AL SIG. GASPARE SCALA (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE
(delibera CD Territoriale presso il CR Campania - CU n. 72 del 18.2.2010).
Con atto del 27 ottobre 2009, la Procura federale deferiva innanzi alla CDT presso il Comitato Regionale Campania, il sig. Gaspare Scala in qualità di presidente della società ASD Real Campos, e la società ASD Real Campos; per rispondere il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver permesso che la proposizione del reclamo in ordine alla regolarità della gara Real Campos-Intrepida, dell’8/11/2008 risultasse avvenuta in data antecedente a quella effettiva; e la società ASD Real Campos a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente. La Commissione Disciplinare Territoriale Campania, con il comunicato n° 72 del 18 febbraio 2010, affermava la responsabilità delle parti deferite, ed infliggeva al presidente Gaspare Scala mesi 12 (dodici) di inibizione, ed alla società ASD Real Campos l’ammenda di € 2000,00 (duemila). Avverso la sentenza hanno proposto reclamo, congiuntamente, il sig. Gaspare Scala, Presidente della ASD Real Campos e la società sportiva medesima. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della procura federale, il quale ha chiesto il rigetto dell’impugnazione e la conferma della decisione assunta in primo grado. Sono altresì comparsi i difensori delle parti deferite che hanno concluso per l’accoglimento dei motivi riportati nell’atto d’impugnazione. La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva come le violazioni ascritte ai soggetti deferiti risultino ampiamente e pacificamente comprovate per tabulas, di talchè nemmeno le deduzioni difensive interposte dal sig. Scala e dalla Real Campos possono trovare accoglimento in questa sede. Al riguardo dunque, anche questa Commissione Disciplinare Nazionale ritiene di poter pacificamente aderire all’orientamento della decisione intrapreso in primo grado dalla Commissione Disciplinare territoriale Campania, che qui si intende integralmente trascritta e riportata, condividendone ampiamente le argomentazioni. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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