F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 85 del 13.05.2010 (268) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO SALVATORE RUGGIERO (Presidente della Soc. Polisportiva Mater Domini ASD) E DELLA SOCIETA’ POLISPORTI

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 85 del 13.05.2010

(268) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO SALVATORE RUGGIERO (Presidente della Soc. Polisportiva Mater Domini ASD) E DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA MATER DOMINI ASD (nota n. 6424/1142pf09-10/GT/dl del 6.4.2010).

Con atto del 6 aprile 2010 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale il sig.  Antonio Salvatore Ruggiero, Presidente della Polisportiva Mater Domini la Polisportiva Mater Domini per rispondere,  il primo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 comma 1 CGS, con riferimento all’art. 94 ter, comma 2 delle NOIF ed all’art. 31 del C.U. n. 1 del 3 luglio 2010 della Divisione Calcio Femminile della LND, per non avere provveduto a depositare, o far per venire alla Divisione di appartenenza gli accordi economici di 5 calciatrici maggiorenni; la  seconda a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS in relazione all’addebito contestato al Ruggiero. La Società Pol. Mater Domini ha presentato memoria. All’odierna riunione il rappresentante della Procura Federale  ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi e l’applicazione al sig. Ruggiero della sanzione di mesi quattro di inibizione ed alla Polisportiva Mater Domini dell’ammenda di € 2.000,00. E’ presente inoltre il sig. Ruggiero il quale si riporta integralmente alle memorie depositate. L’ipotesi accusatoria scaturisce dalla missiva inoltrata dal Presidente della Divisione Calcio Femminile alla Procura Federale in data 18 gennaio 2010 con la quale si comunica che la società deferita non ha depositato gli accordi economici relativi alle calciatrici in questione. L’art. 31 del C.U. n. 1 del  3 luglio 2010 della Divisione Calcio Femminile impone tale deposito anche quando l’accordo non prevede la corresponsione di alcuna somma a qualsivoglia titolo e quindi deve obbligatoriamente essere  effettuato sulla base delle modalità sancite dalla normativa vigente. Non avendolo fatto i deferiti, che hanno in sostanza ammesso l’addebito, adducendo giustificazioni al loro operato prive di pregio, sono incorsi nella violazione disciplinare contestata e conseguentemente sono passibili  delle sanzioni indicate in dispositivo determinate con riferimento alle circostanze di fatto e di diritto ed agli orientamenti degli organi di giustizia sportiva in casi analoghi. P.Q.M.

Dichiara  Antonio Salvatore  Ruggiero e la Polisportiva Mater Domini responsabili della infrazione di cui al deferimento, ed applica al Ruggiero la sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione ed alla Soc. Polisportiva Mater  Domini quella dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

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