F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 85 del 13.05.2010 (279) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LORIS SUPRANI (Presidente della Soc. USD San Zaccaria) E DELLA SOCIETA’ USD SAN ZACCARIA (nota n. 6717/1258p
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 85 del 13.05.2010
(279) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LORIS SUPRANI (Presidente della Soc. USD San Zaccaria) E DELLA SOCIETA’ USD SAN ZACCARIA (nota n. 6717/1258pf09-10/GT/dl del 15.4.2010).
Con atto del 15 aprile 2010 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale il sig. Loris Suprani, Presidente della Soc. USD San Zaccaria e la Soc. USD San Zaccaria per rispondere, il primo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 comma 1 CGS, con riferimento all’art. 94 ter, comma 2 delle NOIF ed all’art. 31 del C.U. n. 1 del 3 luglio 2010 della Divisione Calcio Femminile della LND, per non avere provveduto a depositare, o far per venire alla Divisione di appartenenza gli accordi economici di 22 calciatrici maggiorenni; la seconda a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS in relazione all’addebito contestato al Soprani. All’odierna riunione il rappresentante della Procura Federale ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi e l’applicazione al sig. Suprani della sanzione di mesi diciotto di inibizione ed alla Soc. USD San Zaccaria quella dell’ammenda di € 8.800,00. L’ipotesi accusatoria scaturisce dalla missiva inoltrata dal Presidente della Divisione Calcio Femminile alla Procura Federale in data 18 gennaio 2010 con la quale si comunica che la società deferita non ha depositato gli accordi economici relativi alle calciatrici in questione. L’art. 31 del C.U. n. 1 del 3 luglio 2010 della Divisione Calcio Femminile impone tale deposito anche quando l’accordo non prevede la corresponsione di alcuna somma a qualsivoglia titolo e quindi deve obbligatoriamente essere effettuato sulla base delle modalità sancite dalla normativa vigente. Non avendolo fatto i deferiti sono incorsi nella violazione disciplinare contestata e conseguentemente sono passibili delle sanzioni indicate in dispositivo determinate con riferimento alle circostanze di fatto e di diritto ed agli orientamenti degli organi di giustizia sportiva in casi analoghi. P.Q.M. Dichiara il sig. Loris Suprani e la Soc. USD San Zaccaria responsabili della infrazione di cui al deferimento ed infligge al Soprani la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione ed alla Soc. USD San Zaccaria quella dell’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00).
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