F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 85 del 13.05.2010 (282) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ ASD CERRETO LAZIALE CALCIO, DEL SIG. EDMONDO TARQUINI (Presidente) E DEL
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 85 del 13.05.2010
(282) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI PROSCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ ASD CERRETO LAZIALE CALCIO, DEL SIG. EDMONDO TARQUINI (Presidente) E DEL SIG. IVAN MIGANI (dirigente), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio -
CU n. 120 dell’8.4.2010).
La Procura Federale, con atto del 03 febbraio 2010, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, il sig. Migani Ivan per rispondere della violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, anche in relazione all’art. 23, comma 1 delle NOIF, per avere, nel corso della stagione sportiva 2009/2010, di fatto svolto l’attività di allenatore a favore della ASD Cerreto Laziale e, comunque, per essere stato indicato nella distinta di gara del 20 settembre 2009 quale massaggiatore della ASD Cerreto Laziale, il tutto in assenza delle prescritte e dovute abilitazioni richieste dal settore tecnico di competenza e quale titolare di una tessera impersonale che non gli forniva titolo per quanto già detto; il sig. Tarquini Edmondo della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, in riferimento agli artt. 23, comma 1 delle NOIF, e 35 comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito al sig. Migani Ivan ogni violazione allo stesso ascritta, e per non aver segnalato al Comitato Regionale ed inserito nel foglio censimento 2009/2010 della società, il nominativo del tecnico responsabile, il tutto in violazione al precetto di cui all’art. 40, comma 3 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti; la società ASD Cerreto Laziale, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotta ascrivibile al proprio Presidente ed ai propri tesserati, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del CGS. La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione dell’ 8 aprile 2010, accoglieva la domanda di proscioglimento dei deferiti, motivando che allo stato non era stata raggiunta la prova e nemmeno un tranquillizzante corredo indiziario dei fatti posti a sostegno del deferimento. Avverso codesta pronuncia ricorre la Procura Federale, la quale lamenta l’omissione di motivazione da parte della CDT, in ordine alla responsabilità ex art. 40, comma 3 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti attribuibile al sig Tarquini Edmondo, per aver lo stesso omesso nel censimento della ASD Cerreto Laziale, il nominativo del tecnico, così come richiesto dalla normativa. Lamentava inoltre, che la CDT non aveva motivato anche sul punto specifico, indicato nel deferimento che recitava: “ per avere il Migani, nel corso della stagione 2009/2010, di fatto, svolto l’attività di allenatore a favore della Cerreto Laziale e, comunque………. per essere stato indicato nella distinta gara del 20/09/2009 quale massaggiatore della Cerreto Laziale, il tutto in assenza delle prescritte e dovute abilitazioni richieste dal settore tecnico di competenza e quale titolare di una tessera impersonale che non gli forniva titolo per quanto sopra”. Pertanto per i motivi su esposti allo stato chiede , la revoca della pronuncia di proscioglimento, e di conseguenza che venga applicata la misura dell’inibizione per mesi 3(tre) al sig. Ivan Migani, e per mesi 4(quattro) al sig. Edmondo Tarquini, nonché l’ammenda di € 500,00 (cinquecento) per la società Cerreto Laziale. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso, con le sanzioni già chieste nel giudizio celebrato innanzi alla CDT, sono altresì presenti il Presidente della Società Cerreto Laziale ed il sig. Ivan Migani, i quali chiedono la conferma della decisone assunta dalla CD Territoriale Lazio. Il ricorso è fondato. In effetti, alla luce della documentazione esaminata, appaiono evidenti le violazioni poste in essere dai soggetti deferiti, che tra l’altro sono tutte provate per tabulas (cfr distinta gara del 20/09/2009 massaggiatore sig. Migani I.) , e confortate anche dal tesserato della Cerreto Laziale, sig. Francesco Piras, che escusso dal collaboratore della Procura Federale, in qualità di calciatore della predetta società, ha affermato che:”il sig. Migani Ivan anche se in qualità di massaggiatore svolgeva l’attività di allenatore in seconda, dando il suo contributo di tecnico al sig. Galante Luciano” e “durante gli allenamenti posso dire che erano presenti sia il Migani che il Galante e che entrambi svolgevano funzioni di allenatore”. E’ oltremodo provata anche la responsabilità del Presidente sig. Edmondo Tarquini, che ha omesso nel censimento della sua società per la stagione 2009/2010, di indicare il nominativo del tecnico, così come previsto dalla normativa vigente. Per le violazioni poste in essere dai predetti tesserati, ne consegue la dichiarazione di responsabilità diretta e oggettiva della ASD Cerreto Laziale. P.Q.M. Accoglie il ricorso, revoca la decisione impugnata, ed infligge: la sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre) al sig. Ivan Migani, l’inibizione per mesi 4 (quattro) al sig. Edmondo Tarquini e l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) alla Soc. ASD Cerreto Laziale.
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