COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°65 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIG. ANG

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°65 del 13/05/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

DEFERIMENTO:

- DEL SIG. ANGELONE GIUSTINO, PRESIDENTE, ALL’EPOCA DEI FATTI, DELL’A.S.D. CHIETI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 40, REG. L.N.D. E 94 TER, N.O.I.F., PER NON AVERE PROVVEDUTO AL DEPOSITO, PRESSO IL C.R.A – L.N.D., DELL’ACCORDO ECONOMICO CONCLUSO IN DATA 24.08.07 CON L’ALLENATORE IN SECONDA DELLA PRIMA SQUADRA, CATEGORIA ECCELLENZA, SIG. MARCO DI MARZIO.

- DELLA SOCIETA’ A.S.D. CHIETI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA, CON RIFERIMENTO ALLA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE.

  Con nota dell’8.6.09, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte.

Con racc. a.r. del 25.3.10, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 10.05.10, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive, fatte pervenire dalla sola società in data 29.4.10.

Alla suddetta udienza compariva il rappresentante della Procura, Avv. Marco Mattioli, nonché l’Avv. Antonio Pimpini del Foro di Chieti in rappresentanza della società, per delega del presidente Walter Bellia, per i soggetti deferiti. Le parti, ai sensi degli articoli 24 e 23 C.G.S., hanno chiesto l’applicazione della sanzione nella misura di € 200,00.

Quanto al Sig. Angelone Giustino, non comparso in udienza, il rappresentante della Procura, illustrate le ragioni del deferimento, concludeva per l’affermazione della sua responsabilità e per l’applicazione della sanzione di € 200,00.

La Commissione, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, visti gli articoli  23 e 24 C.G.S., ritiene di recepire la sanzione concordata in € 200,00 per la società. Quanto, invece, alla posizione dell’Angelone, risultando per tabulas la sua responsabilità, si ritiene equo irrogare allo stesso la sanzione della inibizione per mesi tre, non essendo possibile applicare allo stesso la sanzione dell’ammenda, come richiesto dal rappresentante della Procura, a ciò ostando il disposto di cui all’art. 19, commi 5 e 6, C.G.S.

  Per i motivi che precedono la Commissione

DELIBERA

a richiesta delle parti, di infliggere alla società l’ammenda di € 200,00; delibera, inoltre, di infliggere al Sig. Angelone Giustino, la sanzione della inibizione per mesi tre.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it