COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°65 del 13/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIG. PAVO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

Comunicato Ufficiale N°65 del 13/05/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

DEFERIMENTO:

- DEL SIG. PAVONE EMIDIO, CALCIATORE TESSERATO CON LA SOCIETA’ REAL TRECIMINIERE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 30, COMMA 2 DELLO STATUTO F.I.G.C., PER AVERE PRESENTATO QUERELA, SENZA ESSERE STATO AUTORIZZATO DAL CONSIGLIO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 4, DEL PREDETTO STATUTO, NEI CONFRONTI DI ANDREA FERRAIOLI, ARBITRO DELLA GARA REAL TRECIMINIERE – VIRTUS MONTESILVANO COLLE, CHE LO AVEVA ESPULSO DAL CAMPO A SEGUITO DI INGIURIE E MINACCE PER LA CONCESSIONE DI UN CALCIO DI RIGORE A SFAVORE;

- DELLA SOCIETA’ REAL TRECIMINIERE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, CON RIFERIMENTO ALLA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO TESSERATO.

  Con nota del 22.1.10, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte.

Con racc. a.r. del 25.3.10, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 10.05.10, alle ore 16,30, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive.

Alla suddetta udienza compariva il solo rappresentante della Procura, Avv. Marco Mattioli, mentre il Sig. Pavone Emidio faceva pervenire note autorizzate ex art. 41, comma 2, C.G.S..

Il rappresentante della Procura, illustrate le ragioni del deferimento, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti e per l’applicazione della sanzione di mesi sei di squalifica ed € 800,00 di ammenda nei confronti del calciatore e della sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 nei confronti della società.

Ritiene la Commissione che debba ravvisarsi la responsabilità dei soggetti deferiti in ordine alle contestazioni loro addebitate, risultando per tabulas il fatto storico della violazione della clausola compromissoria da parte del Pavone Emidio. Le motivazioni addotte da quest’ultimo a sua discolpa, possono essere prese in considerazione ai soli fini dell’applicazione della sanzione, giacché l’avere agito a tutela dei propri diritti e nel ritardo da parte della Presidenza al rilascio o al diniego della richiesta autorizzazione, non può considerarsi causa di esclusione della responsabilità. Appare, pertanto, automatico applicare al Pavone la sanzione di mesi sei di squalifica ed € 500,00 di ammenda, quali sanzioni minime previste dall’art. 15, commi 1 e 2, C.G.S. Quanto, invece, alla Società Real Treciminiere, responsabile a titolo oggettivo per la condotta ascrivibile al proprio tesserato, ritiene equo la Commissione applicare alla stessa l’ammenda di € 750,00.

  Per questi motivi la Commissione Disciplinare

DELIBERA

di infliggere al calciatore Pavone Emidio la sanzione della squalifica di mesi sei ed € 500,00 di ammenda e alla Società Real Treciminiere la sanzione dell’ammenda di € 750,00.

Dispone, infine, trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

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