COMITATO REGIONALE CAMPANIA STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

COMITATO REGIONALE CAMPANIA STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 104 del 13 Maggio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

N. 10. DEF.TO P.F. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. ALESSANDRO DEL PESCE (ARBITRO FUORI QUADRO DELLA SEZIONE A.I.A. DI NAPOLI), ART. 1, COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 40, COMMI 1 E 4, LETTERA A) DEL REGOLAMENTO A.I.A.; A CARICO DELLA SIG.NA AMALIA ESPOSITO (ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI NAPOLI), ART. 1, COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 40, COMMI 1 E 4, LETTERA A) DEL REGOLAMENTO A.I.A.

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 26 aprile 2010, che ha fatto seguito all�atto di deferimento del Sig. Procuratore Federale, dott. Stefano Palazzi, in data 8 marzo 2010, protocollo 5512/150, a carico dei tesserati indicati in epigrafe e per le motivazioni in esse indicate; tanto premesso, OSSERVA:

alla riunione del 10 maggio 2010 sono risultati presenti i deferiti, sig. Alessandro Del Pesce, A.F.Q. della Sezione A.I.A. di Napoli, e la sig.na Amalia Esposito, A.E. della Sezione A.I.A di Napoli,  Assistiti dal difensore legale, avv. Giuseppe Di Meglio. Il rappresentante della Procura Federale, Sostituto Procuratore, avv. Raffaele Sorbo, preso atto del patteggiamento, proposto in proprio, ex artt. 23 e 24 del Codice di Giustizia Sportiva, dai deferiti, nelle sue conclusioni ha chiesto, per il sig. Alessandro Del Pesce e per la sig.na Amalia Esposito, la sanzione dell�inibizione per mesi tre. La C.D.T., ritenuta la gravit� dei fatti in contestazione ed il rilevante allarme che si desume dagli atti acquisiti dalla Procura Federale, ha giudicato la sanzione concordata assolutamente incongrua. La Commissione Disciplinare Territoriale ha, altresï dichiarato la propria incompetenza a decidere il prosieguo del merito del deferimento, rinviando alla riunione del 14.06.2010, previa rituale comunicazione alla Procura Federale e notifica ai deferiti di rinnovato atto di contestazione, dinanzi a questo stesso Organo di Giustizia Sportiva, disponendo che esso sia formato da

componenti che non abbiano partecipato alla riunione del 10 maggio 2010. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare la richiesta di patteggiamento, proposto ex artt. 23 e 24 C.G.S., cos� come formulata e concordata tra i deferiti, sig. Alessandro Del Pesce e sig. na Amalia Esposito, ed il rappresentante della Procura Federale; di rinviare la decisione all�udienza del 14.06.2010, come specificato nella parte motiva, disponendo che il Collegio giudicante sia composto da membri, che non abbiano partecipato alla riunione del 10 maggio 2010.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it