COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°66 del 17/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. MONTESILVANO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO JUNIORES REGIONA
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°66 del 17/05/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA A.S.D. MONTESILVANO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE NONCHE’ L’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETA’ IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D.MONTESILVANO CALCIO / COLOGNA SPIAGGIA DISPUTATA IL 10/05/10 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (C.U. n° 39 DEL 14/05/10 DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Montesilvano Calcio ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S nei confronti della Società perché al fischio di fine gara alcuni calciatori della Soc. Montesilvano Calcio si portavano presso il direttore di gara per richiedere chiarimenti in merito alla seconda rete realizzata dai calciatori della Soc. Cologna Spiaggia e mentre lo stesso arbitro confermava la regolarità di tale rete , improvvisamente veniva affrontato da persona non identificata ( sicuramente di parte del Montesilvano Calcio in quanto sia ad inizio gara che in seguito si accompagnava ai tesserati di detta Società) che lo colpiva con un calcio sulla gamba sinx e nello stesso tempo colpiva con pugni il Commissario di Campo presente all’interno del terreno di gioco ; nella circostanza l’arbitro riceveva spinte e pugni da dietro , da parte dei calciatori della Soc. Montesilvano Calcio fra i quali in particolare veniva identificato il portiere Camazano Felipe che più volte lo colpiva con pugni e calci alla schiena facendolo cadere a terra e spruzzandogli dell’acqua sul viso con una bottiglietta ed insultandolo mentre assumeva comportamento di derisione.Nella ressa creatasi anche il C. di C. cadeva per terra riportando una escoriazione sul dorso della mano sinx. Subito dopo l’arbitro veniva protetto e scortato negli spogliatoi da dirigente della Società Pineto il quale in conseguenza dell’aiuto portato allo stesso arbitro veniva aggredito e colpito con due violenti calci dal dirigente della Soc. Montesilvano Calcio Bunone Salvatore.L’appellante, ha dedotto e ribadito in sede di audizione l’eccessività della sanzione della retrocessione all’ultimo posto del campionato di pertinenza tenuto conto che la sanzione pecuniaria comminata sarebbe stata, da sola, congrua e proporzionata agli addebiti contestati.Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento tenuto conto che dagli atti ufficiali in possesso del Comitato si evince l’assoluta gravità del comportamento dei tesserati del Montesilvano Calcio, con la conseguenza che la decisione del primo Giudice deve essere integralmente riconfermata in questa sede. Ciò in quanto deve considerarsi ai fini della decisione anche il campionato di pertinenza atteso che vertendosi in ambito di campionato Juniores i comportamenti gratuitamente violenti e antisportivi nei confronti degli avversari e del direttore di gara devono essere condannati con particolare rigore .Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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