F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 98 del 22.06.2010 (343) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD PRIX LE TORRI AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ AC AMATORI NOGARA ASD (penalizzazione di 5 punti da applicarsi nella classifica 20

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 98 del 22.06.2010 (343) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD PRIX LE TORRI AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ AC AMATORI NOGARA ASD (penalizzazione di 5 punti da applicarsi nella classifica 2009/2010 del Campionato di Promozione), A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Veneto - CU n. 10/cs del 20.5.2010). Il deferimento Con lettera ricorso del 25.5.2010 la società Prix Le Torri si duole, in sostanza, della decisione, a carico della società Amatori Nogara, della Commissione Disciplinare territoriale veneta, che, secondo l'istante, con delibera del 20.5.10, avrebbe irrogato una sanzione, troppo mite nei confronti della stessa soc. Amatori Nogara, rea di aver schierato un calciatore in posizione irregolare; viene chiesto pertanto che la Commissione Disciplinare Nazionale voglia irrogare ulteriori sanzioni a carico della citata compagine. La soc. Amatori Nogara, nel termine previsto, ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale si chiede che il ricorso della Prix Le Torri sia giudicato inammissibile/improcedibile per carenza di legittimazione della proponente. Nel merito, comunque, si ricorda come la sanzione ricevuta dalla Commissione disciplinare territoriale sia stata frutto di patteggiamento ex art. 23 CGS e, dunque, trattarsi di decisione non impugnabile a termini di regolamento. All’udienza odierna è comparso il difensore del ricorrente, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate. E’ altresì comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Prix Le Torri in quanto non notificato alla Procura Federale, perché la ricorrente non era parte del procedimento a carico della Amatori Nogara ed infine perché il patteggiamento, con il quale detto giudizio si è concluso, non è impugnabile. I motivi della decisione Il ricorso della Prix Le Torri è infondato e va pertanto respinto. Senza infatti dover entrare nel merito delle doglianze espresse nel ricorso dall'esponente, argomento inconfutabilmente assorbente è l'essere il ricorrente carente della necessaria legittimazione (in quanto privo dell’ interesse diretto all’impugnazione del provvedimento a carico dell’Amatori Nogara) per poter richiedere l'applicazione di una pena diversa, e più severa, a carico della società Amatori nel citato procedimento conclusosi con il patteggiamento che, comunque, comporta l’estinzione del procedimento a carico del deferito e, dunque, la non impugnabilità del provvedimento di applicazione della sanzione. D’altra parte la lettera/ricorso della società Prix Le Torri non risulta neppure essere stata inviata alla Procura Federale nella sua sede istituzionale e unica di Roma; il che rappresenta ulteriore motivo di inammissibilità del ricorso. Nessuna possibilità è prevista, dall'ordinamento, per un soggetto terzo, di impugnare la decisione, in questo caso, della Commissione disciplinare territoriale. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla società ASD Prix Le Torri e, per l’effetto, dispone l’addebito della tassa non versata.
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