COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 05/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ BANZI (ECCELLENZA) AVVERSO SQUALIFICA PER 6(SEI) GIORNATE DEL CALCIATORE TEDESCO ONOFRI
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 107 del 05/06/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ BANZI (ECCELLENZA) AVVERSO SQUALIFICA PER 6(SEI) GIORNATE DEL CALCIATORE TEDESCO ONOFRIO, COME RIPORTATA SUL CU N. 102 DEL 12.05.2010
Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società BANZI avverso la squalifica per 6(sei) giornate inflitta dal G.S. al calciatore TEDESCO ONOFRIO, come riportata sul CU n. 102 del 12.05.2010;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Rilevato dagli stessi che il calciatore Tedesco è stato giustamente squalificato dal G.S. perché, al 6° del s.t., dissentiva su una decisione arbitrale e, afferrata la maglia del D.G., lo strattonava, senza conseguenze, rivolgendogli contestualmente frase offensiva ed ingiuriosa;
Considerato, tuttavia, che lo scopo delle sanzioni disciplinari non è soltanto quello di punire eventuali fatti commessi durante la gara, ma soprattutto quello di indurre gli atleti a comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva;
Accertato, a tal proposito, che dall’esame del comportamento disciplinare del Tedesco nell’arco di tutto il campionato, non emergono a carico dello stesso provvedimenti sanzionatori di particolare gravità, ma solo poche ammonizioni e che tale condotta può costituire una valida attenuante della sanzione inflitta dal G.S. ed oggetto del presente reclamo;
P.Q.M.
• in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore TEDESCO ONOFRIO a 4(quattro) giornate;
• dispone la restituzione della tassa reclamo.
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