COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 152 del 19 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 126 della Società S.S.D VIRTUS DIAMANTE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 152 del 19 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n° 126 della Società S.S.D VIRTUS DIAMANTE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n°35 del 28.04.2010 (gara del 17.04.2010 : ammenda di € 80,00; gara del 25.04.2010 : squalifica del calciatore BIANCO Salvatore per NOVE gare, squalifica del calciatore CAVALCANTI Orazio per TRE gare) LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; RILEVA in relazione al punto 1 del reclamo inoltrato dalla S.S.D. Virtus Diamante, lo stesso è meritevole di accoglimento in quanto, dalla lettura del referto di gara, non si evince alcun comportamento offensivo da parte dei sostenitori della Società ricorrente. Circa il punto 2 del reclamo in esame, da un esame attento dell'episodio che ha riguardato il tesserato della Società ricorrente, Sig. Bianco Salvatore, emerge che lo stesso ha, si, mantenuto un comportamento non conforme ai principi di comportamento sportivo, ma appare corretto applicare la pena in misura proporzionale alla fattispecie da sanzionare. Pertanto, riduce a sette giornate di squalifica al calciatore signor Bianco Salvatore. Per quanto riguarda la sanzione inflitta a carico del tesserato Sig.Cavalcanti Orazio, la stessa appare conforme ai fatti allo stesso contestati. P.Q.M. in parziale accoglimento del ricorso, presentato dalla S.S.D. Virtus Diamante, delibera: revoca la sanzione di € 80,00 inflitta per la gara del 17.04.2010; riduce la squalifica inflitta a carico del tesserato Sig. BIANCO Salvatore a SETTE giornate di squalifica; rigetta il reclamo circa la sanzione a carico del tesserato CAVALCANTI Orazio; dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it