COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 del 25 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 35 a carico di : SPOLITU Gino Domenico Presidente e Legale rappresentate della Socie

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 154 del 25 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 35 a carico di : SPOLITU Gino Domenico Presidente e Legale rappresentate della Società U.S. PRAIA, per rispondere della violazione di cui all’articolo 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F. e di cui all’articolo 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in qualità di legale rappresentante della Società U.S. Praia, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, disatteso l’obbligo di corrispondere, nei termini di trenta giorni dalla modifica del provvedimento, le somme deliberate dal Collegio Arbitrale LND, in favore dell’allenatore Ferrante Luigi Elio; la società U.S. PRAIA per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, della violazione dell’articolo 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva delle violazioni ascritte al suo presidente Spolitu Gino Domenico. IL DEFERIMENTO Il Vice Procuratore Federale, letto il provvedimento n. 93/98, emesso nella seduta del 10.10.2009, dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato nel Comunicato Ufficiale n° 1, Stagione Sportiva 2009/2010, dallo stesso Organo Giudicante, con il quale, in accoglimento del ricorso proposto dall’allenatore Ferrante Luigi Elio, veniva sancito l’obbligo della Società U.S. Praia di corrispondere allo stesso la complessiva somma di € 13.274,00; rilevato che il Presidente dello stesso Collegio Arbitrale LND, con le rispettive raccomandate postali del 23.10.2009, notificava all’allenatore Ferrante Luigi Elio ed alla Società US Praia la predetta delibera e ne trasmetteva copia anche al Comitato Regionale Calabria LND, precisando che il provvedimento era inappellabile ed immediatamente esecutivo nel rispetto dei termini di trenta giorni, nelle modalità, tutele e sanzioni previste dall’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e collegato art. 8, comma 15, del CGS; rilevato che, con raccomandata del 9.11.2009, il Presidente del Comitato Regionale Calabria invitava la Società U.S. Praia ad effettuare il pagamento in favore dell’allenatore Ferrante Luigi Elio, relativamente alle somme deliberate dal Collegio Arbitrale LND, ribadendo di rispettare i termini di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento, in conformità dell’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F.; precisando che, in caso contrario, si sarebbe provveduto al deferimento della stessa società presso gli Organi della Giustizia Sportiva; rilevato che il Presidente del Comitato Regionale Calabria, con nota dell’8.02.2010, trasmetteva alla Procura Federale, per quanto di competenza, gli atti del relativo procedimento, significando che la Società U.S. Praia non aveva ottemperato, nel termine di trenta giorni, previsto dall’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, al pagamento della somma deliberata dal Collegio Arbitrale LND in favore dell’allenatore Ferrante Luigi Elio; rilevato che l’inadempienza di cui sopra integra gli estremi della violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, ascrivibile alla Soc. US Praia, per avere disatteso il pagamento delle somme deliberate dal Collegio Arbitrale LND in favore dell’allenatore Ferrante Luigi Elio, nei termini dei trenta giorni dalla notifica del provvedimento deliberativo stesso; ritenuto che tale inadempimento sia da ascrivere al legale rappresentante della stessa Società US Praia, Spolitu Gino Domenico, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla Società medesima, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.; vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, avv. Gianfranco Marcello; visto l’art. 32, comma 4 C.G.S.; HA DEFERITO alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: Spolitu Gino Domenico, Presidente e legale rappresentante della società U.S. Praia, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F., ed all’art. 8, comma 9, del C.G.S., per avere, in qualità di legale rappresentante della Soc. US Praia, in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, disatteso l’obbligo di corrispondere, nei termini di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme deliberate dal Collegio Arbitrale LND, in favore dell’allenatore Ferrante Luigi Elio; la Società US Praia, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, delle violazioni ascritte al suo Presidente, Spolitu Gino Domenico. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 24 maggio 2010 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello. Nessuno dei deferiti è comparso. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste: nei confronti: di SPOLITU Gino Domenico, Presidente e Legale rappresentate della Società U.S. PRAIA otto mesi di inibizione; la società U.S. PRAIA tre (3) punti di penalizzazione da scontarsi nella prossima stagione agonistica. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata per tutti i deferiti. P.Q.M. La Commissione Territoriale Disciplinare irroga: a SPOLITU Gino Domenico, Presidente e Legale rappresentate della Società U.S. PRAIA, OTTO (8) mesi di inibizione; alla società U.S. PRAIA TRE (3) punti di penalizzazione da scontarsi nella prossima stagione agonistica 2010/2011.
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