COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 20 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 150. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AIROLA – GARA AIROLA / S. SALVATORE TELESINO DEL 17.04.2010 – 2^ CAT. La C.D.T., vist

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 20 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 150. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AIROLA – GARA AIROLA / S. SALVATORE TELESINO DEL 17.04.2010 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltatI, a chiarimenti, l’arbitro e l’Osservatore arbitrale, osserva: in via preliminare, che è emerso, dalle dichiarazioni rese presso questa C.D.T. dal direttore di gara e dall’Osservatore dell’arbitro, che i fatti contestati ai tesserati coinvolti nel primo giudizio si sono effettivamente svolti con la modalità, già ampiamente riportate nella decisione resa in prime cure. La circostanza che l’arbitro della gara non sia riuscito ad identificare il calciatore aggredito dall’antagonista Buono Gaetano, in quanto lo stesso è immediatamente scappato negli spogliatoi, come lo stesso arbitro ha riferito, non rileva ai fini della certezza degli episodi verificatisi. Anche per il calciatore Oropallo Luigi è emersa la responsabilità degli episodi contestati. Al riguardo, deve precisarsi che l’arbitro ha pienamente confermato le dichiarazioni, di cui al referto di gara. Deve, infine, sottolinearsi la particolare gravità del comportamento tenuto dai due calciatori, come ampiamente riferito dall’arbitro e dal citato Osservatore. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo, confermando le decisioni del Primo Giudice; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Airola.
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