COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 20 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 151. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AVERSANA SAN DIEGO – GARA POL. S. MARIA / AVERSANA SAN DIEGO DEL 28.11.2009 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 108 del 20 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 151. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO AVERSANA SAN DIEGO – GARA POL. S. MARIA / AVERSANA SAN DIEGO DEL 28.11.2009 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: l’atto d’impugnazione è stato “formalizzato”, per così dire, su due fogli bianchi, con addirittura il timbro, della società reclamante, apposto su altra carta, incollata sul primo dei due fogli; con il secondo foglio, anch’esso non intestato e neppure timbrato. Nel rispetto della giurisprudenza di riferimento, questa C.D.T. deve procedere alla declaratoria d’inammissibilità del reclamo medesimo, con preclusione assoluta all’esame nel merito. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Aversana San Diego.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it