COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 27 maggio 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale N. 11. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010– Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 111 del 27 maggio 2010
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
N. 11. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. GIOSUÈ SQUILLANTE (ALL’EPOCA DEI FATTI CENSITO IN QUALITA’ DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E SEGRETARIO, CON DELEGA DI RAPPRESENTANZA, DELLA SOCIETÀ A.S. IPPOGRIFO SARNO, NONCHÈ CENSITO QUALE DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SOCIETÀ SCUOLA CALCIO IPPOGRIFO SARNESE): ART. 1, COMMI 1 E 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMI 1
E 3, N.O.I.F.; A CARICO DELLE SOCIETÀ A.S. IPPOGRIFO SARNO ASD E SCUOLA CALCIO IPPOGRIFO SARNESE: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 24 febbraio 2010, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sig. Vice Procuratore Federale, in data 21 dicembre 2009, protocollo 3496/061, a carico del tesserato e delle società, di cui all’epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso, OSSERVA: alla riunione del 15.03.2010 sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che l’ha rappresentata in udienza; il sig. Giosuè Squillante, assistito dal suo avvocato, quest’ultimo anche in nome e per conto della Scuola Calcio Ippogrifo Sarnese; il sig. Sebastiano De Vivo, per la società Ippogrifo Sarno (regolarmente convocato quale persona fisica: per il vero, presso la sua abitazione risultava aver sede la società, alla data del 24.02.2010). Il nominato sig. De Vivo dichiara preliminarmente che, alla data del 24.02.2010, non era presidente della società e che lo è diventato successivamente, in data 12.03.2010. La C.D.T., nel prendere atto della suddetta dichiarazione, decide – in ragione della sottolineata circostanza, ovvero che il sig. De Vivo, all’atto della spedizione della citata convocazione, non era presidente della società – di rinviare l’audizione, per notificare validamente, nei confronti della società Ippogrifo Sarno, la convocazione alla riunione, relativa alla trattazione del procedimento disciplinare de quo. Nella successiva audizione del 10.05.2010, davanti a questa C.D.T. sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo; inoltre, assistiti dai rispettivi avvocati, il sig. Giosuè Squillante e le società Scuola Calcio Ippogrifo Sarnese ed Ippogrifo Sarno. Le parti si sono riportate alle memorie già prodotte in atti e, pertanto, si è proceduto oltre nella disamina. La Procura Federale, per il tramite del suo rappresentante, Sostituto Procuratore avv. Alfredo Sorbo, ha chiesto: 1. per il sig. Giosuè Squillante, l’inibizione per mesi sei; 2. per ognuna delle due società, A.S.D. Ippofrifo Sarno e Scuola Calcio Ippogrifo Sarnese, l’ammenda di euro 600,00. - Viene data la parola, per le conclusioni, alle parti ed ai difensori delle stesse. L’avv. Monica Fiorillo, per conto del sig. Giosuè Squillante e della Scuola Calcio Ippogrifo Sarnese, conclude: in via principale, per il proscioglimento; in subordine, per il minimo della sanzione; l’avv. Gaetano Aita, per conto della società Ippogrifo Sarno, conclude: per il proscioglimento, in ragione della non imputabilità del fatto, in relazione all’art. 1 C.G.S. (obbligo di lealtà, probità e rettitudine sportiva); in subordine, per il minimo della pena; la C.D.T., da parte sua, si è riservata ogni decisione. Questa Commissione, sulla base di quanto innanzi esposto, rileva: dagli atti d’indagine è emerso che il sig. Giosuè Squillante, nella stagione agonistica 2008/2009 (nel corso della quale si è registrata l’intricata ed articolata sequenza dei fatti e delle sottoscrizioni di documenti, di cui al deferimento in esame), ancorché censito in qualità di dirigente, con delega di rappresentanza, della società A.S. Ippogrifo Sarno A.S.D., risulta essere stato anche censito nell’ambito della società Scuola Calcio Ippogrifo Sarnese, dalla quale si è dimesso, ma a ragguardevole distanza temporale dai fatti in esame: per l’esattezza, con atto formale datato 18.04.2010, successivamente depositato presso il C.R. Campania. Al riguardo, la Procura Federale, nel suo atto di deferimento, sottolinea che lo Squillante ha “occupato contestualmente posti di responsabilità, con rappresentanza esterna, in due diverse società, operanti all’interno della stessa Lega, ancorché una di puro Settore Giovanile”. Deve anche precisarsi come non possa accedersi all’argomento difensivo, di cui alle memorie prodotte dall’assistente giuridico del sig. Giosuè Squillante. Invero, ad avviso dell’assistente giuridico del deferito, al sig. Giosuè Squillante “non può essere imputato alcun conflitto di interessi in relazione all’attività svolta nell’ambito delle due compagini in parola, né in merito al tesseramento dei calciatori dall’uno all’altro sodalizio, né, tantomeno, con riguardo alla richiesta di premi di preparazione, inoltrata dalla Scuola Calcio Ippogrifo Sarnese nei confronti dell’A.S. Ippogrifo Sarno”. Questa C.D.T., al riguardo, ritiene che debba necessariamente farsi riferimento a quanto accertato ed affermato dalla Procura Federale nel suo atto di deferimento: ovvero, che la duplice posizione del sig. Giosuè Squillante, al contrario di quanto sostenuto dal nominato difensore del sig. Giosuè Squillante, configura “un evidente conflitto d’interessi”. D’altro canto, la vigente normativa in materia (art. 21, comma 4, NOIF) prescrive, testualmente, che “i dirigenti delle società… non possono assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore in altra società associata nella stessa Lega, o che svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico” (il che corrisponde esattamente al caso di specie, atteso che l’Ippogrifo Sarno è una società della Lega Nazionale Dilettanti e la Scuola Calcio Ippogrifo Sarnese una società di puro Settore Giovanile e Scolastico). Deve anche puntualizzarsi che, nel corso della vicenda in esame, si è registrata una situazione anomala, con particolare riferimento – come espressamente sottolineato dalla Procura Federale, al terzo capoverso della seconda pagina dell’atto di deferimento – al fatto che “in sede di indagine sono stati acquisiti sia gli atti di tesseramento che i successivi svincoli per accordo, da cui si rileva che la sottoscrizione, effettuata in nome e per conto della società A.S. Ippogrifo Sarno, risulta essere stata apposta dal sig. Giosuè Squillante”. In sintesi, dunque, il predetto sig. Giosuè Squillante, in ordine agli stessi calciatori, come rilevato dalla Procura Federale, ha proceduto sia al loro tesseramento, sia al loro svincolo ex art. 108 NOIF. È da aggiungere, per quel che rileva agli effetti sostanziali, che in tal modo, ad opera del medesimo sig. Giosuè Squillante, sono state anche create le premesse per le successive richieste dei premi di preparazione. La circostanza non è sfuggita alla Procura Federale, che non a caso, nel suo atto di deferimento, in relazione allo Squillante medesimo, afferma: “… con un evidente conflitto di interessi” (come già richiamato in precedenza), “che si è maggiormente caratterizzato in occasione del tesseramento dei calciatori indicati nell’esposto di cui sopra e dei successivi svincoli ex art. 108 NOIF, cui ha fatto seguito la richiesta dei relativi premi di preparazione”. Non può neppure sottacersi che la vicenda in esame sia idonea ad incidere significativamente sulla vita economica della società Ippogrifo Sarno, soprattutto alla luce del cospicuo numero di tesserati (trentatré), di cui alla richiesta dei premi di preparazione, precedentemente richiamata. Deve, per completezza d’informazione, sottolinearsi ulteriormente che per diciassette dei trentatré calciatori, per i quali è stato richiesto il riconoscimento dei premi di preparazione, il presidente, subentrato al sig. Giosuè Squillante alla guida della società Scuola Calcio Ippogrifo Sarnese, ha formalizzato le cosiddette “quietanze liberatorie”, con le quali ha, nella sostanza, annullato – in relazione ai calciatori di riferimento – ogni onere economico a carico della società Ippogrifo Sarno. Non può non rilevarsi, inoltre, che il sig. Raffaele D’Angelo, già presidente della società Ippogrifo Sarno, ha, in un primo momento, sottoscritto “per adesione” ’espostodenuncia prodotto dalla medesima società, per poi dichiarare alla Procura Federale, tra l’altro (con una contraddittorietà, che è stata puntualmente rilevata dalla Procura Federale medesima), che “le relative firme venivano sistematicamente apposte dallo Squillante in sua vece”, ma “con la piena consapevolezza” del D’Angelo medesimo. Deve anche prendersi atto che, come si evince dalla documentazione allegata agli atti dell’istruttoria, la Commissione Premi di Preparazione della F.I.G.C., con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 7/E del 19/04/2010, riconosceva i Premi di Preparazione per i sedici calciatori (tra i trentatré di cui alla richiesta dei relativi premi), che non erano stati oggetto delle cennate, cosiddette quietanze liberatorie, in numero di diciassette, come già sottolineato in precedenza. Deve, inoltre, sottolinearsi che, avverso il riconoscimento dei sedici premi di preparazione, da parte della Commissione Premi di Preparazione della F.I.G.C., è stato prodotto appello, dalla società Ippogrifo Sarno, presso la competente Commissione Vertenze Economiche. Questa C.D.T., visto che la Procura Federale, nell’atto di deferimento, ha affermato, “con riferimento agli atti di tesseramento oggetto dell’ esposto-denuncia dell’11.06.2009, di non aver accertato elementi idonei, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, ad imputare a soggetti tesserati condotte di rilievo disciplinare, né circostanze idonee a delineare una individuale responsabilità dei tesserati della società stessa”; valutato tutto quanto innanzi esposto; tenuto conto del grave comportamento del sig. Giosuè Squillante, in relazione alle violazioni, di cui all’ art. 1, commi 1 e 5 , del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 21, commi 1 e 3, delle NOIF, nonché in ragione della violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto, in qualità di componente del Consiglio Direttivo e Segretario, con delega di rappresentanza, della Società A.S. Ippogrifo Sarno ASD, per la stagione agonistica 2008/2009, ha contestualmente ricoperto il ruolo di dirigente responsabile la Scuola Calcio Ippogrifo Sarnese, determinando, sia formalmente che sostanzialmente, un evidente conflitto di interessi, in ordine al tesseramento di calciatori (provenienti dalla suddetta Scuola Calcio) nell’ambito della società A.S. Ippogrifo Sarno, in ordine al successivo svincolo dei medesimi, nonché in relazione alle più volte nominate richieste di premi di preparazione: una sequenza di situazioni obiettivamente anomale e di rilevante gravità; tenute presenti, da un lato, la palese responsabilità oggettiva, che emerge, dalla vicenda in esame, a carico della Scuola Calcio Ippogrifo Sarnese, e l’evidente estraneità, sotto il profilo della medesima responsabilità oggettiva, da parte della società Ippogrifo Sarno; P.Q.M. DELIBERA
- di inibire per mesi nove il sig. Giosuè Squillante, per le violazioni di cui all’art. 1, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 21, commi 1 e 3, delle NOIF, nonché per violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità; - di infliggere l’ammenda di euro 600,00 a carico della Scuola Calcio Ippogrifo Sarnese, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 4, comma 2, C.G.S., in ragione degli addebiti ascritti al proprio tesserato;
- di prosciogliere da ogni addebito la società A.S. Ippogrifo Sarno A.S.D., per non imputabilità, in quanto non trova applicazione l’art. 4 C.G.S., relativo alla responsabilità oggettiva, per la circostanza che i fatti, dai quali è scaturito il deferimento, sono stati denunciati proprio dal Presidente dell’ A.S. Ippogrifo Sarno ASD.
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