COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 04 Giugno 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 157. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN BIAGIO ARZANO – GARA VOLLESE / SAN BIAGIO ARZANO DEL 18.04.2010 – 2^ CAT. La C.D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 04 Giugno 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 157. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN BIAGIO ARZANO – GARA VOLLESE / SAN BIAGIO ARZANO DEL 18.04.2010 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società reclamante, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, rileva l’infondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 101 del C.R. Campania del 6.05.2010, pag. 2450), con la quale sono state inflitte, alla medesima società San Biagio Arzano, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché l’ammenda di euro 50,00 e la penalizzazione di un punto in classifica, in ragione della circostanza che, “pur sussistendo i presupposti di riprendere la gara, dopo la momentanea sospensione, i calciatori della società San Biagio Arzano si rifiutavano di continuare la stessa, abbandonando il terreno di gioco”. Orbene, dall’istruttoria espletata, non si evincono elementi tali da confutare quanto riportato nel referto di gara dall’arbitro e dallo stesso confermato, in modo chiaro e netto, senza possibilità di dubbio, in sede di convocazione presso il Giudice Sportivo Territoriale. Deve ulteriormente precisarsi che la società San Biagio Arzano non ha prodotto – pur avendola preannunciata – alcuna documentazione probante, idonea a revocare in dubbio quanto specificato dall’arbitro della gara, il cui referto e le cui dichiarazioni, rese presso gli Organi di Giustizia Sportiva, sono qualificati, per costante e quindi consolidata giurisprudenza, fonte privilegiata di prova. Quanto ai referti medici, allegati dalla società reclamante, in ordine ad alcuni calciatori, che sarebbero stati aggrediti nella circostanza, non può sottacersi che, sia nel referto arbitrale, sia nel testo delle dichiarazioni rese dal direttore di gara, all’atto della sua convocazione presso il Giudice Sportivo Territoriale, è stato evidenziato che, nel corso della gara, si era “scatenata una rissa che coinvolgeva i componenti di entrambe le società”. Alla luce delle in equivoche dichiarazioni rese dall’arbitro, non può, dunque, accedersi alla tesi della società reclamante, ovvero che si sia trattato di aggressione unilaterale e non di rissa generale, nel corso della quale è altamente probabile che una o più persone fisiche coinvolte possano subire conseguenze traumatiche. Quel che rileva, nella circostanza, è acclarare la verità e le conseguenziali responsabilità: esse, si ribadisce ancora, sono state individuate dall’arbitro con chiarezza, nel mentre la società reclamante non ha prodotto alcun elemento di prova, che potesse condurre ad una valutazione diversa, rispetto a quella originata dalle dichiarazioni dell’arbitro. Deve, infine, sottolinearsi che l’arbitro della gara ha ulteriormente sottolineato: “Preciso che nessun sostenitore è entrato sul terreno di gioco durante gli eventi… i tifosi della società Vollese premevano per entrare, ma nessuno di loro ha fatto il suo ingresso in campo”. Quanto alla possibilità di riprendere la gara, lo stesso direttore di gara ha puntualizzato che “si era riusciti a riportare la calma, pertanto sussistevano i presupposti per riprendere l’incontro”, chiarendo che le condizioni per poter riprendere il gioco erano state prodotte “con l’ausilio dei dirigenti di entrambe le società”, quindi, anche della stessa società San Biagio Arzano, che successivamente “comunicava” all’arbitro medesimo “di non voler riprendere l’incontro”. Si è trattato, dunque, di un chiaro episodio di volontaria rinuncia alla prosecuzione della gara: invero, in ordine alle condizioni ambientali per la ripresa, o meno, del gioco, la decisione non può essere arbitraria, soggettiva, individuale, ma deve necessariamente essere riservata, nel rispetto della vigente normativa, all’arbitro della gara medesima. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società San Biagio Arzano; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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