COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 04 Giugno 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 158. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PURENERGY EBOLI C5 – GARA PURENERGY C5 / PRO SPORT CAMPAGNA DEL 7.04.2010 – CALCIO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 04 Giugno 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 158. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PURENERGY EBOLI C5 – GARA PURENERGY C5 / PRO SPORT CAMPAGNA DEL 7.04.2010 – CALCIO A CINQUE – SERIE D La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita, nella persona del suo rappresentante, la società reclamante, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, audito l’arbitro a chiarimenti, rileva l’infondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 89 del C.R. Campania del 15.04.2010, pag. 2253), con la quale è stata inflitta, ad entrambe le società in gara, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, in ragione della circostanza che “è stata sospesa la gara a causa di una ressa scoppiata tra calciatori e tifosi di entrambe le società”. Orbene, dall’istruttoria espletata, con particolare riferimento all’audizione dell’arbitro, che non solo ha confermato l’impossibilità di riprendere la gara, dopo che si era registrata una grave rissa generale, tra sostenitori e calcettisti di entrambe le società, ma ha anche ulteriormente motivato, specificandola nei dettagli, la sua determinazione di non dar luogo alla ripresa del gioco, in considerazione della situazione ambientale che si era venuta a verificarsi. Non può, dunque, accedersi alla richiesta della società reclamante, nonostante abbia trovato conferma il fatto che la richiesta di ripresa del gioco sia stata presentata all’arbitro esclusivamente dalla società ospitante, ovvero anche reclamante. Invero, la decisione definitiva, in ordine alle condizioni ambientali per la ripresa del gioco, sospeso a seguito di una grave rissa generale, compete esclusivamente all’arbitro, indipendentemente da qualsiasi altra circostanza, di fatto o di diritto, quale, ad esempio, l’invito a disporre la ripresa del gioco. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Purenergy C5; dispone l’addebito della tassa reclamo,non versata, sul conto della società reclamante.
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