COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 04 Giugno 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 159. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO LIMATOLA – GARA LIMATOLA / CLUB SANT’AGATA C5 DELL’1.05.2010 – CALCIO A CINQUE – SE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 04 Giugno 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 159. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO LIMATOLA – GARA LIMATOLA / CLUB SANT’AGATA C5 DELL’1.05.2010 – CALCIO A CINQUE – SERIE D La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita, nella persona del suo rappresentante, la società reclamante, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, rileva, preliminarmente, che la decisione, relativa alla punizione sportiva della perdita della gara, adottata dal G.S.T. e pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 6.05.2010 del C.R. Campania, alla pag. 2464, è stata assunta senza tener conto del preannuncio e del reclamo, in ordine alla gara medesima, ritualmente presentati dalla società nei termini temporali prescritti, ovvero in data 3.05.2010. Quanto alle sanzioni, inflitte dal G.S.T. a carico dei calcettisti Cimmino Alessandro (otto giornate) e Cerreto Nicola (quattro gare), questa C.D.T. ritiene di dover disporre la loro riduzione, come segue, in considerazione dell’esigenza che le sanzioni debbano essere corrispondenti all’effettiva gravità delle rispettive infrazioni: Cimmino Alessandro, a cinque giornate; Cerreto Nicola, a tre giornate. Deve ulteriormente precisarsi che la squalifica per due giornate di gara, inflitta a carico del calcettista Bianducci Giovanni, non è impugnabile, per cui il reclamo, per quel che concerne questa specifica contestazione, deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. DELIBERA di annullare la decisione del G.S.T., relativa alla decisione in ordine alla gara de qua; di rimettere gli atti al Primo Giudice, per una nuova decisione in relazione alla gara, tenuto conto del reclamo e del relativo preannuncio, prodotti dalla società Limatola; riduce le squalifiche a carico dei calcettisti, come segue: a cinque giornate, quella a carico di Cimmino Alessandro; a tre giornate, quella a carico di Cerreto Nicola; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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