COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 04 Giugno 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 162. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIBOVILLA NEW STARS 2008 – GARA VIBOVILLA NEW STARS 2008 / ROFRANO DELL’11.04.2010

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 04 Giugno 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 162. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIBOVILLA NEW STARS 2008 – GARA VIBOVILLA NEW STARS 2008 / ROFRANO DELL’11.04.2010 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la fondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 33 della Delegazione Provinciale di Salerno del 22.04.2010, alla pag. 1169), con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo della società medesima, nonché sono state inflitte, a carico della medesima società Vibovilla New Stars 2008, la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3, nonché la squalifica del campo per tre gare. Orbene, dalla documentazione prodotta dalla reclamante, questa C.D.T. rileva, preliminarmente che la decisione del Primo Giudice, di dichiarare inammissibile il reclamo proposto in prime cure, non può essere condivisa. Difatti, dispone l’art. 46 del Codice di Giustizia Sportiva che i reclami avverso la regolarità dello svolgimento delle gare debbono essere preannunciati al G.S.T. entro le ore 24.00 (ossia, entro la mezzanotte) del primo giorno feriale successivo a quello della gara a cui il preannuncio medesimo si riferisce. Considerato, dunque, che il giorno nel quale è stata disputata la gara è ricaduto di sabato e che la società avrebbe potuto legittimamente formalizzare e trasmettere il preannuncio di reclamo entro la mezzanotte di lunedì 12.04.2010, corrispondente al primo giorno feriale utile, questa C.D.T., preso atto che il preannuncio di reclamo è stato rituale ed è risultato conforme al rispetto dei termini temporali prescritti (essendo stato trasmesso, a mezzo fax, al G.S.T. della Delegazione Provinciale di Salerno, in data 12.04.2010), rimette gli atti al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Salerno per la decisione nel merito, quanto alla richiesta di ripetizione della gara. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Vibovilla New Stars 2008, di annullare la declaratoria del Giudice Sportivo Territoriale di inammissibilità, in ragione dell’accertata ritualità del relativo preannuncio; di rimettere, conseguenzialmente, gli atti al Primo Giudice, per quanto enunciato nella parte motiva; di ridurre a due giornate di gara la squalifica del campo, a carico della società reclamante; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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