COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 04 Giugno 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 164. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. ASCEA ONLUS – GARA POL. ASCEA ONLUS / CLUB BATTIPAGLIA CALCIO DEL 24.04.2010 – 1^

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 113 del 04 Giugno 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 164. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. ASCEA ONLUS – GARA POL. ASCEA ONLUS / CLUB BATTIPAGLIA CALCIO DEL 24.04.2010 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; sentita, nella persona del suo difensore legale, la società Club Battipaglia Calcio, che aveva presentato rituale richiesta di audizione nelle proprie controdeduzioni; preso atto della dichiarazione della società Pol. Ascea Onlus, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 108 del C.R. Campania del 20.05.2010, pag. 2556), con la quale è stata inflitta, alla medesima società Pol. Ascea Onlus, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, in ragione della circostanza che “alla gara in epigrafe abbia partecipato, in presunta posizione irregolare agli effetti del censimento, l’assistente di parte, sig. Gaeta Pasqualino”. Nel suo ricorso di seconda istanza, la Pol. Ascea Onlus ha precisato che il nominato sig. Gaeta Pasqualino rientrava nell’elenco dei dirigenti della società medesima, relativo alla sua iscrizione al Campionato Provinciale di Terza Categoria, presso la Delegazione Provinciale di Salerno, nella qualità di “squadra riserve”. Sul punto, la società Club Battipaglia Calcio, nelle sue controdeduzioni, nonché all’atto dell’audizione presso questa C.D.T., ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del reclamo di seconda istanza, prodotto dalla società Pol. Ascea Onlus, in ragione della circostanza che la contestuale copia del reclamo, spedita alla società Club Battipaglia Calcio, fosse priva degli allegati, con conseguente lesione del diritto di difesa, nonché per la motivazione che il verbale della società Pol. Ascea Onlus, del quale la controdeducente ha preso visione all’atto dell’audizione presso questa C.D.T., risultasse “depositato in data 24.5.2010, quindi in data posteriore all’effettuazione della gara, disputata in data 24.4.2010”. Nel rispetto del principio della trasparenza, nonché in ossequio al principio della prevalenza degli aspetti sostanziali, rispetto a quelli formali, da sempre osservato dagli Organi di Giustizia Sportiva, questa C.D.T. ha ritenuto di prendere visione delle controdeduzioni della società Club Battipaglia Calcio. Deve ulteriormente precisarsi, al riguardo, che, ad avviso della società Club Battipaglia Calcio, la posizione giuridico-sportiva del sig. Gaeta Pasqualino non potesse “essere regolarizzata da un elenco presentato, all’atto dell’iscrizione del Campionato di £^ Ctg. (squadra di riserva), che ha solo valenza statistica, informativa e per comunicazioni della segreteria del C.R. Campania”. Dal canto suo, la società Pol. Ascea Onlus, nel suo reclamo avverso la decisione del Giudice di prime cure, ha citato “il verbale n. 5/2009 del 19 ottobre 2009 dell’Assemblea dei soci di questa società, depositato agli atti di codesto Comitato, in seguito all’iscrizione della stessa società pure al Campionato Provinciale di 3^ Categoria Girone E, allegato in copia”. In argomento, questa C.D.T. ha svolto un’approfondita istruttoria, dalla quale è risultato: che nella documentazione della Pol. Ascea Onlus, relativa all’iscrizione al Campionato Regionale di Prima Categoria 2009/2010, il sig. Gaeta Pasqualino non risulta indicato; che alla documentazione medesima risulta allegato il verbale n. 1 del 16.09.2009, della società stessa, senza alcuna indicazione relativa al sig. Gaeta Pasqualino; che all’atto dell’iscrizione della medesima società, relativa al Campionato Provinciale di Terza Categoria 2009/2010, protocollata presso il C.R. Campania in data 21.10.2009, ovvero prima della data di disputa della gara in esame, il sig. Gaeta Pasqualino risulta indicato, in un modello (debitamente acquisito al protocollo informatizzato del Comitato), in uso presso il C.R. Campania e le sue Delegazioni Provinciali, relativo anche ai “nomi e cognomi” dei “Dirigenti sportivi” della rispettiva società proponente. Deve ulteriormente precisarsi, sotto il profilo della normativa di riferimento, che le N.O.I.F. considerano l’elenco nominativo dei dirigenti come atto idoneo a determinare la qualifica di dirigente della società. Questa C.D.T., nel rispetto del criterio sostanziale, che ispira l’ordinamento sportivo, ha altresì accertato, quale elemento di riferimento temporale, che il nominato sig. Gaeta Pasqualino, dopo la data del deposito della documentazione d’iscrizione al predetto Campionato di Terza Categoria, nell’ambito della quale figurava, come già sottolineato, nell’elenco innanzi segnalato, è stato più volte utilizzato dalla Pol. Ascea Onlus (identificato sempre con la stessa patente di guida), quale assistente di parte dell’arbitro, come dirigente accompagnatore ufficiale, come massaggiatore e come allenatore, fin dalla data del 22.11.2009, prima giornata di gara del Campionato di Terza Categoria medesimo. Deve, dunque, concludersi per la regolarità della posizione soggettiva del sig. Gaeta Pasqualino, sotto il profilo della sua partecipazione, quale assistente di parte della Pol. Ascea Onlus, alla gara, di cui al reclamo in esame. Deve, altresì, sanzionarsi, con l’ammenda di euro 250,00, la Pol, Ascea Onlus, per violazione dell’obbligo di lealtà, di cui all’art. 1 C.G.S., in ordine all’allegazione (palesemente strumentale), al reclamo di seconda istanza, prodotto presso questa C.D.T., di un verbale che non risulta essere stato depositato presso il C.R. Campania. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Pol. Ascea Onlus, di riformare la decisione del G.S.T., in relazione alla gara in epigrafe, annullando la punizione sportiva della perdita della gara medesima, inflitta a carico della nominata società Pol. Ascea Onlus, confermando il risultato acquisito sul campo (2-2); nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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