COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 10 Giugno 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 165. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO HERMES F.C. CASAGIOVE – GARA GOLDEN CAIAZZO PIANA / HERMES F.C. CASAGIOVE DEL 29.11.2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 10 Giugno 2010 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 165. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO HERMES F.C. CASAGIOVE – GARA GOLDEN CAIAZZO PIANA / HERMES F.C. CASAGIOVE DEL 29.11.2009 – 1^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società reclamante, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltati l’arbitro e l’Osservatore Arbitrale a chiarimenti; attesa vanamente (fin dal 19.03.2010) la risposta, della sezione A.I.A. di Castellammare di Stabia e del Comitato Regionale Arbitri della Campania, su un argomento sollevato dalla società reclamante; visti gli atti ufficiali, rileva: questa C.D.T., non essendo pervenuto – nonostante gli informali solleciti – alcun riscontro in ordine alla richiamata richiesta del 19.03.2010, non può che riferirsi agli atti ufficiali di gara, che, in assenza di eventuali elementi probanti di diverso segno, devono qualificarsi, per costante giurisprudenza, fonte privilegiata di prova. Orbene, dagli atti ufficiali risulta che, al 31’ del secondo tempo, allorquando l’arbitro ha decretato un calcio di rigore a favore della società Golden Caiazzo Piana, i calciatori della società reclamante hanno accerchiato l’arbitro con l’intento di un’aggressione fisica e che il medesimo direttore di gara, dopo essere riuscito ad evitare pericoli alla sua incolumità, decideva di decretare la sospensione anticipata della gara, stante anche l’assenza delle Forze dell’Ordine. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Hermes F.C. Casagiove; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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