COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 147 del 27/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL SIG. BRANCA EMILIANO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ LIRENAS CERVARO E DELLA SOCIETA’ LIRENAS CERV

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 147 del 27/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL SIG. BRANCA EMILIANO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ LIRENAS CERVARO E DELLA SOCIETA’ LIRENAS CERVARO La Procura Federale, con atto del 6 aprile 2010, ha deferito alla Commissione Disicplinare territoriale per il Lazio il Sig. Branca Emiliano presidente della ASD Lirenas Cervaro per la violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS e 8 commi 9, 10 e 15 del CGS e la società Lirenas Cervaro per la violazione dell’articolo 4 comma 1 del CGS per responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al suo presidente. A sostegno della richiesta l’Organo requirente deduce che la società si era resa inadempiente nel dare esecuzione a quanto stabilito nel lodo del Collegio Arbitrale nel contenzioso intercorso con l’allenatore Raia Bruno, pubblicato sul C.U. n. 1 del 10-10-2009, così come denunciato dalla nota data 1-12-2009 del Presidente del Comitato Regionale Lazio. Rileva la Procura come la decisione pubblicata fosse stata comunicata il 28-10-2009 alla società che non aveva dato esecuzione a quanto stabilito ben oltre il termine previsto dalla normativa vigente. La Commisione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Alla riunione non comparivano i deferiti che non avevano fatto pervenire alcuna memoria. La Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti e richiedeva per la società l’ammenda di € 1.500,00 e la penalizzazione di due punti classifica e per il presidente Emiliano Branca l’inibizione per mesi sei. Ritiene la Commissione che i fatti oggetto del deferimento siano abbondantemente provati documentalmente. Risulta, infatti, che nel termine perentorio assegnato dal regolamento la società non aveva ancora dato attuazione a quanto deliberato nel lodo arbitrale. A tale inadempimento il codice di giustizia sportiva, all’articolo 8 comma, fa seguire sanzioni disciplinari a carico del presidente della società e della stessa società con l’irrogazione di un’ammenda e di una penalizzazione in classifica. A tal fine le sanzioni richieste dalla Procura appaiono solo lievemente eccessive rispetto agli addebiti ed alla pena edittale prevista e si fissano quindi come da dispositivo. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto di irrogare al presidente Emiliano Branca l’inibizione per mesi cinque ed alla società Lirenas Cervaro l’ammenda di € 1.000,00 e la penalizzazione di un punto in classifica. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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