COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 147 del 27/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA A.S.D. AURELIO CALISTI GIORGIO E DELLA SOCIETA’ A.S.D. AURELIO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 147 del 27/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA A.S.D. AURELIO CALISTI GIORGIO E DELLA SOCIETA’ A.S.D. AURELIO Con atto del 6 aprile 2010 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale per il Lazio il Sig. Giorgio Calisti, presidente della A.S.D. Aurelio, per violazione degli articoli 1 e 3 del C.G.S. e 59 delle N.O.I.F. e dell’articolo 27 n. 2 del Regolmaneto della L.N.D. e la società per responsabilità diretta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 comma 1 C.G.S., per le violazioni ascritte al suo presidente. A sostegno del deferimento deduceva che il campo “Don Calabria B”, utilizzato dalla società deferita, omologato il 6-9-2007 con il fondo in terra battuta, risultava in realtà provvisto di fondo in erba sintetica senza la prescritta omologazione. Alla società, quindi, e per essa al suo presidente si addebitava tale irregolarità che costituiva violazione delle norme di cui all’atto di deferimento e sopra meglio specificate. La Commissione Disciplinare, investita del deferimento, fissava la riunione per la discussione dello stesso assegnando ai deferiti termine per il deposito di memorie difensive. Faceva pervenire memoria difensiva il Sig. Calisti Giorgio, nella spiegata qualità, che premetteva che la società non era la proprietaria dell’impianto che era, invece, di proprietà dell’Opera Don Calabria che ne aveva affidato la gestione ad una società privata denominata World SS, che all’inizio della stagione sportiva, come tutti gli anni, la società Aurelio aveva richiesto alla proprietà dell’impianto l’autorizzazione all’utilizzo e la prescritta omologazione, ricevendone attestazione di conformità redatto sul modello federale B1 che era stato inviato, all’atto dell’iscrizione, al competente Comitato Regionale senza alcuna censura. Solo dopo la mancata disputa di due gare, avvenuta il 18-10-2009, a causa della mancata omologazione del campo in erba sintetica, la società sportiva aveva interessato la proprietà dell’impianto richiedendo anche i relativi danni e la pratica per la sanatoria dell’omologazione era stata seguita dal direttore del centro Don Calabria, che aveva ottenuto la concessione in deroga, senza che peraltro ne venisse data dalla L.N.D. comunicazione alla società sportiva in quanto tutta la corrispondenza si era svolta tra gli organi federali e la proprietà dell’impianto nonché con la ditta gerente. A seguito di ciò faceva presente come la società sportiva fosse stata, incolpevolmente, danneggiata dalla mancata omologazione in quanto aveva subito partite perse e punti di penalizzazione, oltre l’onere economico derivante dall’affitto di altri campi sportivi esterni durante il periodo necessario per la regolarizzazione dell’omologazione.Nella riunione era presente il solo rappresentante della Procura Federale che insisteva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti e richiedeva l’irrogazione della inibizione a carico del presidente Callisti per mesi sei e l’ammenda di € 3.000,00.Ritiene la Commissione che i fatti di cui al deferimento siano fondati e documentati “per tabulas”. E’ provato che la società ebbe ad utilizzare un impianto sportivo sprovvisto dell’omologazione relativamente al fondo del terreno di gioco. L’impianto risultava, infatti, omologato come in terra battuta mentre era, in realtà, in erba sintetica. Come si è più volte ripetuto l’omologazione dell’impianto di gioco, al di là della necessità formale e sostanziale di adeguamento alle norme di sicurezza, costituisce, oltre che una tutela dei tesserati praticanti, una garanzia per i dirigenti apicali delle società gerenti od utilizzatrici dell’impianto e delle società stesse, nell’ipotesi di incidenti gravi o gravissimi a carico dei calciatori. Infatti la mancata omologazione costituisce indubbio elemento di responsabilità colposa a carico dei legali rappresentanti delle società sportive. Per questo le norme in materia sono state precisate e vengono puntigliosamente osservate dagli Organi Federali, organizzatori dell’attività, che sono solleciti nel richiederne l’osservanza e nel segnalarne le violazioni. Le giustificazioni avanzate dalla società, pur risiedendo in fatti obiettivi, non valgono a scriminarne la responsabilità nella violazione. Infatti, nel caso di proprietà di enti esterni all’ordinamento federale, come nella specie, la società sportiva si assume l’onere nei confronti del medesimo ordinamento, di conformità al vero delle attestazioni rilasciate dai predetti enti proprietari. In caso di attestazione mendace, incompleta od imprecisa ne risponde quindi la società sportiva, anche per il fatto del terzo, assumendo su di se gli oneri derivanti da una attestazione non veritiera. Nella specie, quindi, il presidente e la società deferiti assumono gli oneri che derivano dalla violazione delle norme federali e le conseguenti sanzioni, anche se, trattandosi di violazione che non prescinde dall’elemento soggettivo, la Commissione deve scrutinare se, nella specie, ricorra la semplice colpa od una colpa grave od, addirittura, il dolo. Dalle carte in possesso della giudicante, emerge una responsabilità meramente colposa, per aver omesso di verificare presso la competente commissione, se l’impianto in erba sintetica avesse ottenuto la relativa omologazione, non avendo avuto naturalmente contezza di tale attività formale che doveva essere svolta dalla proprietà dell’impianto. Conseguono quindi sanzioni che, nella graduazione di responsabilità, possono essere fissate in misura meno afflittiva rispetto a quella richiesta dalla Procura, nei termini di cui al dispositivo. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di irrogare al presidente della A.S.D. Aurelio l’inibizione per mesi tre ed alla società A.S.D. Aurelio l’ammenda di € 1.000,00. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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