COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 147 del 27/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI DIRIGENTI DELLA A.S.D. LUPA FRASCATI, CLAUDIO MARCHESE E DAVIDE SABATINI, E DELLA S

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 147 del 27/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI DIRIGENTI DELLA A.S.D. LUPA FRASCATI, CLAUDIO MARCHESE E DAVIDE SABATINI, E DELLA SOCIETA’ A.S.D. LUPA FRASCATI Con atto del 6 aprile 2010 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disicplinare territoriale per il Lazio i Sigg. Claudio Marche e Davide Sabatini, dirigenti della A.S.D. Lupa Frascati, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all’articolo 10 comma 6 del CGS e la società A.S.D. Lupa Frascati a titolo responsabilità oggettiva per il comportamento ascritto ai suoi tesserati. A sostegno del deferimento l’Organo requirente deduceva che in più gare dei campionati Pulcini ed Esordienti la società aveva utilizzato diversi giovanissimi calciatori, in particolare Simone Muzi, Ion Tumco, Francesco Galliano e Luca Paolini, in posizione irregolare in quanto tesserati con altra società. Nelle gare in questione i due dirigenti deferiti avevano attestato, quali accompagnatori ufficiali, la regolarità formale del tesseramento dei predetti calciatori, pur non essendo questi regolarmente tesserati con la società Lupa Frascati. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per l’invio di memorie difensive.Faceva pervenire memoria difensiva la Lupa Frascati che deduceva quanto segue. Nella corrente stagione sportiva, su proposta della assessorato comunale allo sport, la società Lupa Frascata, per ampliare e differenziare l’offerta per i giovani calciatori, aveva di fatto organizzato una società satellite denominata Milan Frascati Calcio, ed aveva iscritto dieci squadre ai campionati Pulcini ed Esordienti come Lupa Frascati e due squadre, una pulcini ed una esordienti, come Milan Frascati Calcio. L’organizzazione delle convocazioni e gli allenamenti vengono seguiti dalla stessa segreteria e dagli stessi istruttori. All’inizio dei tornei era stata fornita la lista bloccata dei piccoli calciatori per ciascun torneo e, nelle oltre duecento gare disputate, è stata sempre rispettata. Nella quattro gare oggetto del deferimento, per mero errore nella convocazione da parte della segreteria, i piccoli calciatori erano stati convocati per gare sbagliate ed i dirigenti accompagnatori, senza rendersi conto dell’errore, li avevano inseriti in distinta. Vi è da ricordare che nelle citate gare non si da luogo a riconoscimento e gli incontri vengono diretti da dirigenti, senza alcun rilievo per il risultato e senza compilazione di classifiche. La società sottolinea nella memoria come, per gare nelle quali non vi era alcun interesse di risultato e di classifica, sarebbe stato assurdo utilizzare calciatori non in regola, con altri fini e scopi se non quello di assicurargli comunque un’attività ludica, pur in presenza di un errore materiale nella convocazione.Nella riunione comparivano i soggetti deferiti ed il rappresentante della società Lupa Frascati che ribadivano tutte le argomentazioni difensive e sottolineavano come tutta l’attività delle due società venisse svolta nello stesso impianto ed in contemporanea e quindi si era venuta certamente a creare un po’ di confusione senza alcun intento fraudolento nei confronti di chicchessia. La Procura Federale ribadiva le argomentazioni del deferimento e sottolineava come il regolamento non distingua tra calciatori italiani e stranieri e come le violazioni si siano svolte a stagione sportiva avviata quando la distinzione tra i gruppi di calciatori doveva essere ormai consolidata. Richiedeva quindi l’irrogazione della inibizione per anni due ai dirigenti deferiti e l’ammenda di € 1.000,00 alla società.Ritiene la Commissione che le violazioni regolamentari ascritte siano state provate. Anzi, a ben vedere, la memoria difensiva conferma l’esistenza delle violazioni pur cercando di minimizzarle e giustificarle. Né può valere la considerazione del “cui prodest” in quanto la violazione in materia di tesseramento non si riverbera solo sulla regolarità dei campionati e delle classifiche, nella specie palesemente insussistente per la particolarità dei campionati Pulcini ed Esordienti nei quali non vi è classifica, ma anche sulla garanzia assicurativa prestata ai calciatori, che diviene non valida in presenza di una irregolare utilizzazione, e di responsabilità colposa per i dirigenti delle società, nel caso di incidenti anche fortuiti occorsi ai calciatori. L’osservanza delle norme sul tesseramento è quindi richiesta non solo per tutelare la regolarità dell’evento agonistico ma anche per assicurare la copertura assicurativa agli atleti, in caso di infortunio, e per sollevare dalle responsabilità i dirigenti delle società presenti sul campo o legalmente responsabili. Quindi l’inosservanza delle norme costituisce illecito disciplinare da sanzionarsi, comunque, secondo il dettato regolamentare. La Procura Federale ritiene applicabile l’articolo 10 comma 6 del CGS a carico dei dirigenti che facciano partecipare a gare soggetti che non abbiano titolo a prendervi parte. La Commissione Disciplinare territoriale ribadisce che tale sanzione, per la sistemazione logica nel comma 6, riservato al tesseramento dei calciatori stranieri, non può che riferirsi alla partecipazione sotto nome alterato o comunque irregolare di calciatori extracomunitari. A tale conclusione si giunge sia per la collocazione della norma in tale comma, sia per la dizione letterale, ove per calciatori non possono che intendersi che quelli di cui si parla nel comma 6, e cioè gli atleti provenienti da Federazione estera, sia per l’equiparazione delle pene tra chi ottiene fraudolentemente un tesseramento di calciatore straniero irregolare e chi, invece, utilizzi un calciatore straniero comunque non regolarmente tesserato o sotto falso nome. Diversamente opinando si assoggetterebbe, senza graduazione di responsabilità tra colpa, colpa grave e dolo, il tesserato ad una pena edittale abnorme, del tutto sparametrata rispetto a sanzioni pur previste nel regolamento per fatti obiettivamente più gravi.Ciò detto, commisurando le sanzioni al fatto, in assenza di qualsiasi dolo ed in presenza di una evidente colpa, si possono determinare le sanzioni come da dispositivo. La Commissione Disciplinare tutto ciò premesso DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di irrogare ai Sigg. Claudio Marchese e Davide Sabatini, dirigenti della Lupa Frascati, l’inibizione per mesi sei ed alla società Lupa Frascati l’ammenda di € 1.000,00. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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