COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 147 del 27/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FORTITUDO NORMA AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LAT
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 147 del 27/05/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ FORTITUDO NORMA AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 44 DEL 6.5.2010
(Gara: FORTITUDO NORMA – CAMPO BOARIO del 2.5.2010 – Campionato III Categoria Latina)
Il reclamo presentato dalla A.S.D. FORTITUDO NORMA non può essere preso in considerazione in quanto, a mente dell’art. 46 comma 4 del C.G.S., andava trasmesso a questa Commissione Disciplinare Territoriale entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale e cioè entro il 13.5.2010, con il quale sono state rese note le decisioni che si intendono impugnare, mentre la ricorrente solamente con raccomandata A.R. del 20.5.2010 ha provveduto all’invio in questione. Si coglie l’occasione anche per segnalare che non è stata rispettata la norma relativa all’abbreviazione dei termini per quanto attiene il reclamo proposto avverso la regolarità della gara, che doveva essere trasmesso entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
Detto tutto ciò, questo Organo di Giustizia Sportiva
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il ricorso in argomento confermando le decisioni impugnate.
La tassa reclamo va incamerata.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 147 del 27/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FORTITUDO NORMA AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LAT"