Comunicato Ufficiale N°71 del 09/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE CAMAZANO FELIPE, DELLA SOCIETA’ MONTESILVANO CALCIO, AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013, INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MONTESILVANO CALCIO / COLOGNA SPIAGGIA, DISPUTATA IL 10/05/2010 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES, G

Comunicato Ufficiale N°71 del 09/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE CAMAZANO FELIPE, DELLA SOCIETA’ MONTESILVANO CALCIO, AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013, INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MONTESILVANO CALCIO / COLOGNA SPIAGGIA, DISPUTATA IL 10/05/2010 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES, GIRONE “C” (C.U. n° 39 DEL 14/05/10 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA). Con appello ritualmente proposto, il calciatore Camazano Felipe ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere il medesimo colpito più volte l’arbitro con calci e pugni alla schiena, facendolo cadere a terra e spruzzandogli dell’acqua sul viso con una bottiglietta, deridendolo. Ha dedotto l’appellante di essersi limitato ad inveire verbalmente nei confronti dell’arbitro senza, peraltro, colpirlo ed ha, pertanto, concluso per l’annullamento della sanzione, ovvero, per una congrua riduzione della stessa, siccome certamente spropositata rispetto all’accaduto. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti, precisando di avere identificato tra gli aggressori dal diverso colore della maglia il portiere Camazano, il quale più volte lo colpiva da dietro con pugni e calci sulla schiena. Osserva la Commissione che, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, la sanzione inflitta deve essere ridotta, in quanto le lesioni diagnosticate all’arbitro dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Chieti, non possono verosimilmente essere conseguenza del comportamento violento tenuto dal Camazano. Ed infatti, mentre l’arbitro ha riferito che l’odierno appellante lo ha colpito più volte da dietro con pugni e calci sulla schiena, spruzzandogli successivamente dell’acqua sul viso, la diagnosi del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Chieti, riferisce di un trauma cranico con dubbio danno acustico che, evidentemente, non può essere conseguenza di calci alla schiena, ma dell’aggressione in precedenza subita dal direttore di gara ad opera di un invasore rimasto sconosciuto che, a dire dello stesso arbitro, lo avrebbe colpito con cazzotto sulla guancia, interessando anche parte dell’orecchio destro, che gli avrebbe procurato un intenso dolore persistente anche nei giorni successivi. Alla luce di tali considerazioni, ritiene la Commissione di ridurre la sanzione inflitta al Camazano ad anni due di squalifica. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Camazano Felipe fino al 14.05.12, disponendo restituirsi la tassa versata.
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