F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86 del 20.05.2010 (256) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LEONARDO COVARELLI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Perugia Calcio SpA), DINO DE MEGNI (Responsabile Amminist

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86 del 20.05.2010 (256) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LEONARDO COVARELLI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Perugia Calcio SpA), DINO DE MEGNI (Responsabile Amministrativo e Legale rappresentante della Soc. Perugia Calcio SpA), ROBERTO DE BERNARDIS (Sindaco effettivo della Soc. Perugia Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ PERUGIA CALCIO SpA (nota n. 6558/1065pf09-10/SP/blp del 9.4.2010). Con atto del 9/4/10 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare: ● il Sig. Covarelli Leonardo, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Perugia Calcio Spa; ● il Sig. De Megni Dino, Responsabile Amministrativo e legale rappresentante della Società Perugia Calcio Spa; ● il Sig. De Bernardis Roberto, sindaco effettivo della Società Perugia Calcio Spa; ● la Società Perugia Calcio Spa; per rispondere: a) il Sig. Leonardo Covarelli della violazione prevista e punita dall'art, 85 lettera B) paragrafo V) della N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., e dall'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) il Sig. Dino De Megni e il Sig. Roberto De Bernardis della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., per aver sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione attestante la sola “trasmissione telematica” dei modelli F24 relativi al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle suddette mensilità, come tale non conforme al modulo predisposto dalla Co.Vi.So.C.; c) la Società Perugia Calcio Spa, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri Dirigenti e Legali rappresentati. Alla riunione del 20/5/10, la Procura federale ha chiesto mesi 2 (due) di inibizione ciascuno per i Sig.ri Covarelli, De Megni, De Bernardis e l’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per la Società Perugia Calcio Spa. La Commissione rileva che la comunicazione del Segretario della Covisoc in data 26/2/10 comprova oggettivamente che la Società Perugia Calcio Spa non ha documentato nei termini stabiliti dalla vigente normativa il pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009. In particolare, dalla sopra indicata comunicazione della Covisoc, risulta che la Società sportiva, in data 2 febbraio 2010, ha depositato una dichiarazione non conforme al modulo predisposto, sottoscritta dal De Megni e dal Presidente del collegio sindacale, con la quale ha attestato la sola "trasmissione telematica" dei modelli F24 relativi al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals degli emolumenti delle suddette mensilità. Risulta altresì che successivamente, con nota del 17 febbraio 2010, il Dott. Roberto De Bernardis, sindaco effettivo della Società, ha precisato che, nonostante la richiesta del collegio sindacale, non era stato possibile verificare l'effettivo addebito bancario, in quanto nessuna quietanza attestante il pagamento gli era stata esibita. Orbene non vi è chi non veda che tali circostanze rendono del tutto inidonea ed insufficiente l’attestazione di versamento, (peraltro non conforme al modello predisposto dalla Co.Vi.So.C.), inviata entro il 2/2/10 a firma del legale rappresentante e del Presidente del collegio sindacale, in assenza di idonea prova dell’intervenuto effettivo pagamento; né del resto gli incolpati si sono degnati di fornire la benché minima prova di aver concretamente effettuato nei termini i detti versamenti, circostanza questa che avrebbe consentito la loro assoluzione. E’ quindi da ritenersi provato che, alla scadenza del termine del 2/2/10, normativamente previsto, la Società non aveva ancora effettuato il pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009; conseguentemente, l’attestazione in data 1/2/10, a firma del De Megni e del Presidente del collegio sindacale, con cui essi dichiaravano di aver trasmesso telematicamente i modelli F24 relativi alle imposte dovute, risulta non solo non conforme al modello previsto dalla Co.Vi.So.C., ma addirittura del tutto inidonea a comprovare l’intervenuto assolvimento dell’obbligo tributario e contributivo normativamente previsto. Tale fattispecie costituisce un’indubbia violazione dell’art. 85 lett b) par. V, N.O.I.F., che prevede che “le Società, entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal Presidente del collegio sindacale, attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati relativi al trimestre precedente”. Di tale violazione deve rispondere il Covarelli quale Amministratore Unico e legale rappresentante della Società. La circostanza poi che il De Megni ed il Presidente del collegio sindacale abbiano rilasciato la dichiarazione di aver trasmesso telematicamente i modelli F24, senza che le imposte ed i contributi fossero effettivamente stati versati, integra palesemente la violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., per inosservanza delle norme e degli atti federali e per aver tenuto gli incolpati comportamenti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità. Alle responsabilità dei legali rappresentanti della Società sportiva consegue necessariamente, ex art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., quella diretta ed oggettiva della Società. P.Q.M. la Commissione delibera di irrogare ai Sig.ri Leonardo Covarelli, Dino De Megni e Roberto De Bernardis la sanzione della inibizione di mesi 2 (due) ciascuno; alla Società Perugia Calcio Spa la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).
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