F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86 del 20.05.2010 (275) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO BARBA (già Presidente della Soc. Gallipoli Calcio Srl nelle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010) E DELLA SOCIETA’ GALLIPOL
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86 del 20.05.2010
(275) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO BARBA (già Presidente della Soc. Gallipoli Calcio Srl nelle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010) E DELLA SOCIETA’ GALLIPOLI CALCIO Srl (nota n. 6685/554pf09-10/SP/blp del 14.4.2010). Il procedimento Con provvedimento del 14 aprile 2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:
● il Sig. Vincenzo Barba, già Presidente, Amministratore Unico e socio di maggioranza della Gallipoli Calcio Srl, nonché titolare della ditta individuale Nuova AN.PA sponsor della predetta Società di calcio, per aver, nella sua duplice veste, stipulato e sottoscritto il contratto di sponsorizzazione indicato nella parte motiva dell’atto di deferimento, al fine dieludere gli obblighi di ricapitalizzazione facenti carico alla Società medesima, per il raggiungimento della misura minima del parametro PA previsto per l’ammissione al campionato professionistico di competenza, in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti gli appartenenti all’ordinamento sportivo, ai sensi dell’art.1, comma 1, C.G.S. e con gli obblighi di cui all’art. 8, comma 2 e 4, del C.G.S.;
● la Società Gallipoli Calcio 1919 Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del vigente C.G.S., con riferimento alle condotte contestate al proprio Presidente e Amministratore Unico, all’epoca dei fatti. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, i deferiti hanno fatto pervenire le rispettive memorie difensive, nelle quali: - Vincenzo Barba, assume l’infondatezza dell’addebito disciplinare in quanto “contrariamente a quanto prospettato, la rideterminazione del contratto di sponsorizzazione del 18 dicembre 2008 non aveva alcun intento elusivo degli obblighi di ricapitalizzazione della Società … e non comportava assolutamente il venir meno dei requisiti di ammissione ai Campionati professionistici stabiliti dal C.U. F.I.G.C. N°. 142 del 28 maggio 2009”, tant’è che “ se è indubbio … che la diminuzione dell’accordo di sponsorizzazione da Euro 14.000.000,00 ad Euro 550.000,00 implicasse una carenza patrimoniale di Euro 53.714,00 con correlata necessità di ripiano della stessa con le modalità e nei termini normativamente prescritti, è altrettanto incontrovertibile che a tale incombente il Barba…avesse rigorosamente ottemperato” dal momento che, per come si ricaverebbe dalla documentazione allegata alla memoria, avrebbe provveduto “al versamento postergato ed infruttifero di Euro 54.092,65, effettuato in data 20 marzo 2009 in favore della Gallipoli Calcio”; conseguentemente, “allorquando il contratto di sponsorizzazione veniva diversamente quantificato (………) la perdita patrimoniale da ciò derivante era stata già previamente superata dal suindicato apporto finanziario, nel pieno rispetto dei limiti temporali e delle formalità procedurali sancite dalla F.I.G.C. con il C.U. N°. 142/A”. Da qui la richiesta di proscioglimento da ogni addebito; - Gallipoli Calcio Srl, nel fare proprie le argomentazioni difensive del suo Presidente e legale rappresentante, conclude per il proscioglimento. Alla riunione del 7 maggio 2010 sono comparsi, oltre al rappresentante della Procura, i difensori dei deferiti che, in via preliminare, hanno chiesto un rinvio per consentire al Sig. Vincenzo Barba, impossibilitato a presenziare in quella data per impegni istituzionali presso la IV Commissione Difesa presso la Camera dei Deputati, di essere sentito dalla Commissione. Su accordo delle parti, la Commissione ha invitato le parti a concludere, rinviando al 20 maggio 2010 per la sola audizione del Sig. Barba, come da provvedimento del 7 maggio 2010. Alla odierna riunione è effettivamente comparso il deferito Barba Vincenzo, il quale ha reso dichiarazioni a difesa ed ha esibito un documento proveniente dalla Banca Popolare di Gallipoli riguardante l’imputazione del versamento effettuato dal Barba in data 20 marzo 2009 sul conto corrente della Società Gallipoli. Il Vice Procuratore Federale, pertanto, ha concluso chiedendo la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna degli stessi alla sanzione dell’inibizione di 1 (uno) anno, per Vincenzo Barba; di 3 (tre) punti di penalizzazione e di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda, per la Società Gallipoli Calcio Srl. I difensori dei deferiti hanno concluso insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate nei rispettivi scritti difensivi. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva preliminarmente che il documento di provenienza bancaria depositato in data odierna risulta inammissibile in quanto tardivo. Nel merito il deferimento è fondato. La Procura federale, sulla base di una verifica ispettiva effettuata in data 21 ottobre 2009 presso la sede della Gallipoli Calcio Srl da parte della CO.VI.SO.C., nonché degli elementi acquisiti nel corso dell’indagine e allegati alla Relazione del 23 marzo 2010 redatta dal collaboratore della Procura stessa, assume che i deferiti, a vario titolo, avrebbero posto in essere condotte in violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. e con gli obblighi di cui all’art. 8, comma 2 e 4, del C.G.S. Più specificatamente, dalla attività di indagine svolta, sarebbe emersa la preordinata e premeditata strumentalità del contratto di sponsorizzazione sottoscritto in data 18 dicembre 2008 tra la Gallipoli Calcio Srl e la “ Nuova An.Pa. di Vincenzo Barba” – azienda di proprietà dell’allora socio di riferimento della stessa Gallipoli Calcio, ossia lo stesso Sig. Vincenza Barba – che prevedeva il pagamento di un corrispettivo pari ad € 1.400.000,00 (Euro unmilionequattrocentomila/00), la cui quota di competenza, pari ad € 700.000,00 (Euro settecentomila/00), era stata inserita tra i ricavi del conto economico relativo alla relazione semestrale al 31 dicembre 2008, per cui su tale semestrale veniva calcolato il parametro PA, utile ai fini della ammissione della Società al Campionato di Serie “B” 2009/2010. Tant’è che una volta centrato l’obiettivo di raggiungere la misura minima del parametro PA, indispensabile per ottenere l’ammissione al nuovo campionato, i soci della Gallipoli Calcio in data 25 giugno 2009, su proposta dell’Amministratore Unico Sig. Vincenzo Barba, per come sopra evidenziato socio e controparte del contratto di sponsorizzazione, deliberavano di ridurre il corrispettivo della sponsorizzazione in € 550.000,00 (Euro cinquecentocinquantamila/00). Ciò comporta che qualora si fosse imputata nella relazione semestrale al 31 dicembre 2008 la quota di competenza del corrispettivo rideterminato, pari ad € 275.000,00 (Euro duecentosettantacinquemila/00) in luogo di € 700.000,00 (Euro settecentomila/00), si sarebbe registrata una perdita di periodo per € 609.263,00 (Euro seicentonovemiladuecentosessantatre/00), per cui il parametro PA sarebbe stato pari a 0,02, con una carenza patrimoniale pari ad € 53.714,00 (Euro cinquantatremilasettecentoquattordici/00), con conseguente necessità di ripianare la stessa con le modalità previste dalle disposizioni di cui al Comunicato Ufficiale N°. 142/A. Secondo l’assunto accusatorio, pertanto, la Gallipoli Calcio aveva un equilibrio finanziario solo apparente, e non effettivo, e, come tale, inidoneo a consentire la legittima iscrizione al campionato. Tale impianto accusatorio, che si fonda oltre che sulla documentazione raccolta anche sulle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio (cfr., tra le altre, dichiarazioni rese dal Dott. Vallebona in data 16 marzo u.s.), non ha trovato smentita negli assunti difensivi in forza dei quali il versamento postergato e infruttifero di € 54.092,00 (Euro cinquantaquattromilanovantadue/00) - del quale è stata prodotta in giudizio copia autenticata per atto notarile della contabile bancaria – effettuato in data 20 marzo 2009 dal socio Vincenzo Barba in favore della Gallipoli Calcio Srl, rappresenterebbe la prova documentale che il Barba avrebbe tempestivamente e correttamente rimediato alle condizioni patrimoniali della Società, mutate a seguito della “diminuzione dell’accordo di sponsorizzazione da Euro 1.400.000,00 (Euro unmilionequattrocentomila/00), ad € 550.000,00 (Euro cinquecentocinquantamila/00)”, ottemperando in tal modo a quanto normativamente prescritto dal C.U. FIGC N°.142/A. A ben vedere infatti, gli assunti difensivi non sono tali da intaccare né la qualificazione giuridica, né il contenuto degli addebiti contestati. Ciò in quanto: ▪ sotto il profilo documentale non è stata fornita alcuna prova, neanche indiziaria: 1) della causale e quindi dei motivi per i quali è stato effettuato il versamento de quo, ben potendo lo stesso essere riferibile ad altre esigenze della Società e non potendosi attribuire alcun valore probatorio alla imputazione attribuita al versamento di cui trattasi dall’istituto bancario; 2) della circostanza che l’importo di cui alla contabile sia rimasto nel tempo nelle casse sociali; 3) della annotazione di tale versamento nelle scritture contabili della Società; 4) della mancata indicazione di tale versamento nella successiva assemblea del 25 giugno 2009, che è quella nel corso della quale essendo stato deliberata la riduzione del contratto di sponsorizzazione e che quindi rappresentava la sede deputata per evidenziare che comunque tale riduzione non avrebbe avuto alcuna incidenza sul capitale, essendo nel frattempo intervenuto un versamento infruttifero e postergato idoneo a ripianare le necessità patrimoniali della stessa Società; 5) della comunicazione di tale versamento alla CO.VI.SO.C.;▪sotto il profilo logico, si appalesa assai poco convincente sia la circostanza che tale versamento rechi una data notevolmente anteriore rispetto a quella della assemblea dei soci nel corso della quale è stato ridotto l’importo del contratto di sponsorizzazione, sia la mancata convocazione di una assemblea, nel corso della quale dare atto di tale versamento e delle finalità dello stesso. Ne deriva, che l’unico modo per poter rimediare alla riduzione dell’importo del contratto di sponsorizzazione sarebbe stato quello di ricapitalizzare la Società convocando una assemblea straordinaria affinché deliberasse in tal senso, non essendo evidentemente sufficiente un versamento bancario, peraltro di dubbia destinazione e durata. A ciò si aggiunga che comunque alla data del 21 ottobre 2009 nel corso della loro ispezione, gli ispettori della CO.VI.SO.C. avevano considerato la Gallipoli Calcio Srl sciolta ex lege ai sensi dell’art. 2484, comma 1 – n°. 4, Cod. Civ. stante la arbitraria rideterminazione del contratto di sponsorizzazione e la connessa perdita di esercizio per € 904.515,00 (Euro novecentoquattromilacinquecentoquindici/00) , in mancanza di adeguate coperture finanziarie da parte dei soci. Per cui, anche sotto tale profilo, emerge comunque evidente da un lato l’irrilevanza del più volte citato versamento di cui alla distinta contabile prodotta, dall’altro lato la necessità di ricapitalizzare la Società. Considerato quanto sopra, questa Commissione ritiene di dover accogliere il deferimento e di irrogare le sanzioni di cui al dispositivo. La penalizzazione di punti in classifica, appalesandosi inefficace nella stagione sportiva in corso, dovrà essere scontata nella prossima stagione sportiva 2010/2011. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione, acclarata la responsabilità dei deferiti, delibera di irrogare la sanzione dell’inibizione di anni 1 (uno) per Vincenzo Barba e di punti 3 (tre) di penalizzazione, da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2010/2011 oltre ad € 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda per la Società Gallipoli Calcio Srl.
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