F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86 del 20.05.2010 (255) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO CAMMAROSANO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Sanluri Calcio), BERNARDO MEREU (allenatore della Soc. SS Villa

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86 del 20.05.2010 (255) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO CAMMAROSANO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Sanluri Calcio), BERNARDO MEREU (allenatore della Soc. SS Villacidrese Calcio Srl), GIUSEPPE MAISANO (allenatore della Soc. FS Sestrese Calcio) E DELLE SOCIETA’ SS VILLACIDRESE CALCIO Srl E FS SESTRESE CALCIO (nota n. 6517/26pf09-10/AA/ac del 9.4.2010). Il deferimento Con provvedimento del 9 aprile 2010 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione, il Sig. Vittorio Cammarosano (calciatore attualmente tesserato con la ASD Sanluri Calcio) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione agli artt. 19, comma 11.1 e 22 comma 6, CGS, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato più gare, con la maglia prima della FS Sestrese e con quella della SS Villacidrese Calcio poi, sempre nella stagione sportiva 2008/09, in posizione irregolare in quanto squalificato, nonché i Sigg. Giuseppe Maisano e Bernardo Mereu, rispettivamente allenatore della Sestrese il primo e della Villacidrese il secondo, per rispondere entrambi della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione agli artt. 19, comma 11.1 e 22 comma 6, CGS, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere schierato in campo il Cammarosano nonostante la squalifica in corso, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, a seguito della violazione ascritta ai propri tesserati, ai sensi dell’art. 4, comma 2 CGS. Gli incolpati non hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, Dott. Giua, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Vittorio Cammarosano: 3 (tre) giornate di squalifica; - per il Sig. Giuseppe Maisano: 1 (uno) mese di squalifica; - per il Sig. Bernardo Mereu: 1 (uno) mese di squalifica; - per la Società ASD Villacidrese Calcio: € 2.000,00 (Euro duemila/00) di ammenda; - per la Società FS Sestrese: € 2.000,00 (Euro duemila/00) di ammenda. Per il Sig. Vittorio Cammarosano è comparso l’Avv. Flavia Tortorella che, ritenuto non doversi ascrivere alcuna colpa al calciatore - a causa del notevole lasso di tempo intercorso tra la squalifica e le gare oggetto dell’odierno deferimento, nonché, a suo dire, dei danni fisici subiti a seguito dal giocatore a seguito di un grave incidente stradale, secondo quanto provato da un documento di provenienza ASL depositato - ha richiesto il proscioglimento del suo assistito o, in subordine, l’applicazione del minimo edittale della pena prevista. Nessuno è comparso per gli altri deferiti. I motivi della decisione La Commissione, al termine della propria attività istruttoria, esaminati gli atti e ascoltate le parti presenti, rileva quanto segue: dalle risultanze probatorie è effettivamente emerso, tramite l’acquisizione dei referti delle gare incriminate, che il calciatore Cammarosano, pur in costanza di squalifica (inflittagli con C.U. del 14.9.06 a seguito dell’incontro di Coppa Italia di serie C, Biellese-Legnano del giorno prima) ha partecipato a ben otto incontri fra l’agosto 2008 e il marzo 2009, con due diverse compagini, senza aver mai prima scontato il turno di squalifica che gli era stato comminato in precedenza. Le norme federali infatti prescrivono che, se le squalifiche non possono essere scontate nelle stagioni sportive in cui vengono irrogate, devono essere scontate nelle stagioni successive, senza che queste possano mai prescriversi con il decorrere del tempo. Non può essere considerata una scriminante, come richiesto dalla difesa del deferito, il notevole lasso di tempo (oltre due anni) intercorso fra la squalifica e le gare disputate dal calciatore in posizione irregolare né, tantomeno, l’incidente, inconferente ai fatti contestati, attestato da documentazione prodotta, comunque, tardivamente. Diversa appare invece la posizione dei su citati Signori Maisano e Mereu che, secondo questa Commissione, stante il loro specifico ruolo tecnico, allenatori all’interno delle Società Sestrese e Villacidrese, non erano tenuti alla verifica dei comunicati ufficiali riguardanti le eventuali squalifiche del loro calciatore, compito deputato ad altri soggetti dell’organizzazione societaria ai quali spetta la responsabilità di carattere amministrativo. Il dispositivo Per tali motivi questa Commissione delibera di infliggere, per i fatti su esposti, al Sig. Vittorio Cammarosano: 2 (due) giornate di squalifica in gare di Coppa Italia; per la derivante responsabilità oggettiva, alla Società ASD Villacidrese Calcio, € 2.000,00 (Euro duemila/00) di ammenda e alla Società FS Sestrese, € 1.000,00 (Euro mille/00) di ammenda. Manda assolti dagli addebiti ascritti loro i Sigg. Giuseppe Maisano e Bernardo Mereu.
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