F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86 del 20.05.2010 (377) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BRUNO PAPARELLA (Presidente della Soc. US Imperia 1923 Srl) (nota n. 2735/1405pf07- 08/MS/vdb del 17.11.2009). La Commissione Discipl

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 86 del 20.05.2010 (377) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BRUNO PAPARELLA (Presidente della Soc. US Imperia 1923 Srl) (nota n. 2735/1405pf07- 08/MS/vdb del 17.11.2009). La Commissione Disciplinare Nazionale, letti gli atti relativi al deferimento del Vice Procuratore Federale nei confronti del Sig. Bruno Paparella e della Società US Imperia 1923 Srl; premesso che la Società, nelle more, è stata dichiarata fallita con Sentenza del Tribunale di Imperia depositata in data 29.7.2009; ritenuto che, come emerge dalla comunicazione fatta pervenire a questa Commissione dal Dott. Giuseppe Musso, quale Curatore della Società fallita, al Sig. Bruno Paparella, Amministratore Unico della US Imperia 1923 Srl dal 23.11.2007 al 2.1.2008, stante la sua irreperibilità, non è stato possibile notificare l’atto di deferimento; che, ai fini dell’instaurazione del contraddittorio, era necessario notificare regolarmente il deferimento stesso al suddetto deferito, per consentirgli la facoltà di difesa e per tali motivi la Commissione Disciplinare Nazionale rimetteva gli atti alla Procura Federale al fine di provvedere alla notifica ai sensi dell’art. 38, comma 8, lettera d, del C.G.S. che la Procura Federale provvedeva ad eseguire la notifica direttamente presso lo studio del Curatore Fallimentare della US Imperia 1923 Srl, non ottemperando a quanto richiesto dalla Commissione Disciplinare nel precedente comunicato, e pertanto in violazione di quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva in materia di notifica degli atti P.Q.M. Dichiara il deferimento improcedibile.
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