F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 87 del 25.05.2010 (263) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABIO BIANCUCCI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Valdelsa Football Colligiana Srl) E DELLA SOCIETA’ VALDELSA FOOTBALL COLL
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 87 del 25.05.2010
(263) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABIO BIANCUCCI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Valdelsa Football Colligiana Srl) E DELLA SOCIETA’ VALDELSA FOOTBALL COLLIGIANA Srl (nota n. 6532/1050pf09-10/SP/blp del 9.4.2010). Con provvedimento del 9.4.2010 la Procura federale ha deferito dinanzi questa Commissione:
▪ iI Sig. Fabio Biancucci, Presidente e Legale rappresentante della Società Valdelsa Football Colligiana Srl, per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera B) paragrafo V) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S., e dall’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle
ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale,
▪ la Società Valdelsa Football Colligiana Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Fabio Biancucci e la Società Valdelsa Football Colligiana Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura federale ha espresso il proprio consenso. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Fabio Biancucci e la Società Valdelsa Football Colligiana Srl hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, C.G.S., [“pena base per il Sig. Fabio Biancucci, sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a giorni 30 (trenta); pena base per la Società Valdelsa Football Colligiana Srl, l’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ inibizione di giorni 30 (trenta) per il Sig. Fabio Biancucci;
▪ ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) alla Società Valdelsa Football Colligiana Srl; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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