F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88 del 03.06.2010 (231) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: JAIR JUNIOR FRIGO (calciatore già tesserato per la Soc. Verona Calcio a 5, attualmente tesserato per la Soc. AC Alpo 04), MATTEO DE BENI
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88 del 03.06.2010
(231) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: JAIR JUNIOR FRIGO (calciatore già tesserato per la Soc. Verona Calcio a 5, attualmente tesserato per la Soc. AC Alpo 04), MATTEO DE BENI E FABRICE MASSALONGO (dirigenti accompagnatori della Soc. AC Alpo 04) E DELLE SOCIETA’ AC ALPO 04 E VERONA CALCIO A 5 (nota n. 5658/985pf09-10/AA/ac del 10.3.2010).
Il calciatore Frigo Jair Junior, in costanza di tesseramento con la società Verona Calcio a 5, aveva partecipato in favore della società Alpo 04 a cinque gare del Campionato regionale Serie C2 Calcio a Cinque della stagione sportiva 2009/2010, in posizione irregolare perchè non tesserato per la società che lo aveva utilizzato. Tale calciatore è stato pertanto deferito a questa Commissione Disciplinare per violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 commi 2 e 6 CGS; sono stati altresì deferiti i due dirigenti accompagnatori della società Alpo 04, Matteo De Beni e Fabrice Massalongo, per aver sottoscritto il primo due ed il secondo tre distinte dei calciatori partecipanti alla gara e per aver dichiarato che tutti i calciatori, quindi anche il Frigo, erano regolarmente tesserati, con conseguente contestata violazione degli art. 1 comma 1 e 10 commi 2 e 6 CGS.; nonché le società Alpo 04 e Verona Calcio a 5 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS. All’udienza odierna la Procura Federale, richiamati i termini del deferimento ha chiesto anni due di squalifica per il calciatore Jair Junior Frigo, anni due di inibizione per ciascuno dei dirigenti Matteo De Beni e Fabrice Massalongo, la penalizzazione di cinque punti in classifica e l’ammenda di € 1.000,00 per la Soc. Alpo 04 e l’ammenda di € 300,00 per la Soc. Verona Calcio a 5. Sono altresì comparse le Società deferite le quali a diverso titolo hanno chiesto la Soc. Verona Calcio a 5 l’insussistenza della responsabilità oggettiva ad essa contestata, la Soc. Alpo 04 la concessione di tutte le attenuanti del caso, avendo agito in piena buona fede. Il deferimento è fondato. Pacifici i fatti perché provati documentalmente e neppure contestati nel merito dalle parti deferite, appaiono sussistere tutte le violazioni che sono state contestate ai deferiti e delle quali deve rispondere per il principio della responsabilità oggettiva anche la società Verona Calcio a 5. Vanno pertanto irrogate le sanzioni che conseguono agli addebiti, inflitte in maniera ridotta rispetto al chiesto e di cui al dispositivo. P.Q.M. infligge al calciatore Jair Junior Frigo la squalifica per 4 (quattro) gare effettive; al sig. Matteo De Beni l’inibizione per mesi 2 (due); al sig. Fabrice Massalongo l’inibizione per mesi 3 (tre); alla società AC Alpo 04 la penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2010/2011 e alla società Verona Calcio a 5 l’ammenda di € 300,00 (trecento/00).
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