F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88 del 03.06.2010 (329) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD PIBE DE ORO AVVERSO LE DECISIONI IN MERITO ALLA GARA AFFILE/PIBE DE ORO DELL’11.4.2010 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA (Delibera GS CU n. 128 del

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 88 del 03.06.2010 (329) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD PIBE DE ORO AVVERSO LE DECISIONI IN MERITO ALLA GARA AFFILE/PIBE DE ORO DELL’11.4.2010 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA (Delibera GS CU n. 128 del 22.4.2010 e Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 140 del 13.5.2010). Con reclamo del 27.4.2010 la Soc. ASD Pibe de Oro ha impugnato la decisione con la quale la CD Territoriale Lazio, con CU n. 140 del 13.5.2010, ha respinto il reclamo proposto dalla stessa Società avverso la delibera pubblicata sul CU n. 128 del 22.4.2010, con la quale il Giudice Sportivo aveva respinto il reclamo della Soc. Pibe de Oro convalidando il risultato della gara Affile/Pibe de Oro con il punteggio di 4-1. Considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali, è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell’art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l’attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale; considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile; P.Q.M. Dichiara il reclamo inammissibile, e per l’effetto, dispone l’addebito della tassa non versata.
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