F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 89 del 03.06.2010 (222) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ELISA GIORDANO, NICOLE LOMBARDI, ELENA ROCCA, GIULIA BENDINI, GIULIA CESARI, ELENA CHIARINI, REBECCA PIFFERI (calciatrici tesserate per
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 89 del 03.06.2010
(222) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ELISA GIORDANO, NICOLE LOMBARDI, ELENA ROCCA, GIULIA BENDINI, GIULIA CESARI, ELENA CHIARINI, REBECCA PIFFERI (calciatrici tesserate per la Soc. Imolese Femminile ACFD), FEDERICA MALAVOLTI (calciatrice attualmente svincolata) E DELLA SOCIETA’ IMOLESE FEMMINILE ACFD (nota n. 5507/652pf09-10/AA/ac del 5.3.2010).
la Commissione Disciplinare Nazionale;
letto il deferimento ed esaminati gli atti in via pregiudiziale ha preso in esame una questione rilevabile dal deferimento, comunque eccepita dal Presidente della Società incolpata, e relativa alla competenza del giudice adito. Si assume in tale atto che alcune giocatrici sarebbero state schierate dalla Imolese Femminile ACFD in partite disputate nell’ambito del campionato provinciale della categoria giovanissime nonostante le stesse non fossero tesserate ovvero risultassero in posizione irregolare di tesseramento. Orbene, ai sensi del 1° comma dell’art. 30 del CGS questa Commissione “è Giudice di primo grado… per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, …” mentre “le Commissioni Disciplinari Territoriali sono giudici di primo grado… per i campionati e le competizioni di livello territoriale”. Si è quindi in presenza di una forma di competenza funzionale basata su un criterio oggettivo (la territorialità del campionato nell’ambito del quale l’illecito si presume essere stato commesso) e non soggettivo, cioè l’iscrizione del sodalizio con la sua prima squadra ad un campionato nazionale. Nella fattispecie in esame, che ha per oggetto fatti accaduti in un campionato giovanile di ambito locale, non può invece trovare applicazione la previsione di cui all’art. 32, comma 8, con riferimento al 1° comma dell’art. 41, del me desimo CGS poiché la stessa si riferisce ai casi in cui gli incolpati appartengono a Leghe diverse e quindi la competenza di questa Commissione prevale su quella delle Territoriali. Il Collegio deve pertanto dichiarare la propria incompetenza e rimettere gli atti alla Procura Federale perché adotti i provvedimenti del caso. P.Q.M. Dichiara la propria incompetenza a decidere sul deferimento e dispone la restituzione degli atti alla Procura Federale.
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