F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 89 del 03.06.2010 (318) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EZIO CAPUANO (detto Eziolino) (allenatore della Soc. Potenza Sport Club Srl) E DELLA SOCIETA’ POTENZA SPORT CLUB Srl (nota n. 7048/737pf

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 89 del 03.06.2010 (318) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EZIO CAPUANO (detto Eziolino) (allenatore della Soc. Potenza Sport Club Srl) E DELLA SOCIETA’ POTENZA SPORT CLUB Srl (nota n. 7048/737pf09-10/SP/AM/ma del 23.4.2010). Con atto del 23.4.2010 la Procura Federale ha deferito avanti a questa Commissione il Sig. Ezio Capuano, allenatore del Potenza Sport Club Srl ed il Potenza Sport Club Srl per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 5, commi 4 e 5, il primo; a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, per le violazioni ascritte al proprio tesserato, la seconda. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Ezio Capuano e la Società Potenza Sport Club, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23, CGS, sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Ezio Capuano e la Società Potenza Sport Club Srl hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’ art. 23, CGS, [“pena base per il Sig. Ezio Capuano, sanzioni dell’inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) e dell’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a mesi 3 (tre) e € 2.000,00 (Euro duemila/00); pena base per la Società Potenza Sport Club, la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 10.000,00 (Euro diecimila/00)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: squalifica di mesi 3 (tre) e ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00) per il Sig. Ezio Capuano; ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) alla Società Potenza Sport Club Srl; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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