F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 90 del 07.06.2010 (310) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALDO SPINELLI (Presidente ed Amministratore Delegato, Legale rappresentante della Soc. AS Livorno Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ AS LIVORNO
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 90 del 07.06.2010
(310) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALDO SPINELLI (Presidente ed Amministratore Delegato, Legale rappresentante della Soc. AS Livorno Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ AS LIVORNO CALCIO Srl (nota n. 7412/1012pf09-10/SP/blp/ma del 5.5.2010).
Il deferimento
Con provvedimento del 5.5.2010, il Procuratore federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale:
▪ il Sig. Spinelli Aldo, Presidente e Amministratore delegato, legale rappresentante della Società Associazione Sportiva Livorno Calcio Srl;
- la Società AS Livorno Calcio Srl, per rispondere:
- il primo della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per aver tentato di contattare, sulla ritenuta utenza privata telefonica del medesimo, l’arbitro CAN A-B Signor Mauro Bergonzi, nella giornata successiva alla gara Livorno-Bologna dallo stesso arbitrata, al fine di manifestargli il suo disappunto per la direzione di gara ritenuta insufficiente; - la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente; Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva l’infondatezza dell’addebito e, di conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito o, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. Alla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Spinelli Aldo: inibizione per 1 (un) mese; - per la Società AS Livorno Calcio Srl: ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00). E’ comparso altresì il difensore del deferito e della Società AS Livorno Calcio Srl, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il deferimento è fondato. Dagli atti ufficiali risulta che in data 15.2.2010, il Presidente del Livorno Aldo Spinelli ha provato a contattare l’arbitro Mauro Bergonzi mediante una telefonata all’utenza telefonica ritenuta di sua titolarità, al fine di manifestargli il suo disappunto per l’arbitraggio della gara Livorno - Bologna disputatasi il giorno precedente, ritenuto insufficiente. I fatti non sono contestati dai deferiti. Tale comportamento è contrario a quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, del C.G.S. secondo il quale i soggetti dell’Ordinamento federale sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Infatti, il solo tentativo di contattare un direttore di gara integra la violazione di tale precetto, non potendo trovare accoglimento le argomentazioni difensive. La Società è responsabile direttamente ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente. Sanzioni eque, tenuto conto di quanto sopra, nonché degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Spinelli Aldo la sanzione dell’inibizione per 1 (un) mese e alla Società AS Livorno Calcio Srl la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).
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