F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 91 del 09.06.2010 (290) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLINO (Presidente del C.d.A. della Soc. Cagliari Calcio SpA), MAURIZIO ZAMPARINI (Presidente del C.d.A. della Soc. US Città d
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 91 del 09.06.2010
(290) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLINO (Presidente del C.d.A. della Soc. Cagliari Calcio SpA), MAURIZIO ZAMPARINI (Presidente del C.d.A. della Soc. US Città di Palermo SpA), RINO FOSCHI (già Direttore Sportivo della Soc. US Città di Palermo SpA), GIOVANNI LOMBARDO (già Amministratore Delegato della Soc. Ternana Calcio SpA), LUIGI AGARINI (già Presidente del C.d.A. della Soc. Ternana Calcio SpA), LUCA FERRAMOSCA (già Presidente del C.d.A. della Soc. Ternana Calcio SpA), STEFANO DOMINICIS (Amministratore Unico della Soc. Ternana Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ TERNANA CALCIO SpA (nota n. 7091/1008pf07-08/SP/blp del 26.4.2010).
Il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale:
● Cellino Massimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Cagliari Calcio Spa, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S. e le disposizioni di cui all’art. 7, comma 3, del C.G.S. previgente, trasfuso nell’art. 8, comma 4, del vigente C.G.S., ponendo in essere la condotta consistente nella contabilizzazione nel bilancio chiuso al 30 giugno 2003 di plusvalenze fittizie derivanti dalla stipula dei contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili, condotta finalizzata a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti e ad ottenere l’iscrizione al campionato di competenza della stagione 2004/2005 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale;
● Zamparini Maurizio, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’U.S. Città di Palermo Spa, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S. e le disposizioni di cui all’art. 7, comma 1, del C.G.S. previgente, trasfuso nell’art. 8, comma 1, del vigente C.G.S., ponendo in essere la condotta consistente nella contabilizzazione nel bilancio chiuso al 30 giugno 2003 nonché nella situazione infrannuale al 31 marzo 2004 di plusvalenze fittizie derivanti dalla stipula dei contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili nonché le condotte consistenti nella mancata svalutazione nel bilancio al 30 giugno 2004 e nella situazione infrannuale al 31 marzo 2004 delle poste attive contabilizzate al momento dell’acquisizione dei diritti alle prestazioni dei calciatori, come meglio precisato nella parte motiva al punto 10.3, condotte connesse fra di loro e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti.
Foschi Rino, già Direttore Sportivo dell’U.S. Città di Palermo Spa, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S. ponendo in essere la condotta consistente nella redazione di una perizia contenente dati non veridici, finalizzata a consentire la contabilizzazione di minori oneri da svalutazione di valori attivi inesistenti nel bilancio al 30 giugno 2003.
Lombardo Giovanni, già Amministratore Delegato della Ternana Calcio Spa, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S., ponendo in essere la condotta di abnorme e strumentale valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Cibocchi e Calaiò.
Agarini Luigi, già Presidente del Consiglio di Amministrazione della Ternana Calcio Spa, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S. e le disposizioni di cui all’art. 7, comma 3, del C.G.S. previgente, trasfuso nell’art. 8, comma 4, del vigente C.G.S., ponendo in essere la condotta consistente nella contabilizzazione nei bilanci chiusi al 30 giugno 2003 ed al 30 giugno 2004 nonché nella situazione infrannuale al 31 marzo 2004 di plusvalenze fittizie derivanti dalla stipula dei contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili nonché le condotte consistenti nella mancata svalutazione nel bilancio al 30 giugno 2003, nel bilancio al 30 giugno 2004 e nella situazione infrannuale al 31 marzo 2004 delle poste attive contabilizzate al momento dell’acquisizione dei diritti alle prestazioni dei calciatori, come meglio precisato al punto 10.4 dell’atto di deferimento, condotte connesse fra di loro e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti e ad ottenere l’iscrizione al campionato di competenza della stagione 2004/2005 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale.
Ferramosca Luca, già Presidente del Consiglio di Amministrazione della Ternana Calcio Spa, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S. e le disposizioni di cui all’art. 7, comma 3, del C.G.S. previgente, trasfuso nell’art. 8, comma 4, del vigente C.G.S., ponendo in essere la condotta consistente nella mancata svalutazione nel Bilancio al 30 giugno 2005 e nella situazione infrannuale al 31 marzo 2005 delle poste attive contabilizzate al momento dell’acquisizione dei diritti alle prestazioni dei calciatori indicati al punto 10.4 dell’atto di deferimento, condotta finalizzata a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti.
Dominicis Stefano, Amministratore Unico della Ternana Calcio Spa, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S. e le disposizioni di cui all’art. 7, comma 3, del C.G.S. previgente, trasfuso nell’art. 8, comma 4, del vigente C.G.S., ponendo in essere la condotta consistente nella mancata svalutazione nei bilanci al 30 giugno 2006, al 30 giugno 2007 e al 30 giugno 2008 nonché nelle situazioni infrannuali al 31 marzo 2006, al 31 marzo 2007 e al 31 marzo 2008 delle poste attive contabilizzate al momento dell’acquisizione dei diritti alle prestazioni dei calciatori, come meglio precisato al punto 10.4 dell’atto di deferimento, condotta finalizzata a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti.
la Società Ternana Calcio Spa per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del previgente C.G.S., trasfuso nell’art. 4, comma 1, del vigente C.G.S., con riferimento alle condotte contestate ai suoi legali rappresentanti sopra indicati ai n. 4,5,6 e 7, condotte tutte connesse fra loro e finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti negli esercizi dal 2004 al 2008 nonché ad ottenere l’iscrizione al Campionato di competenza della stagione 2003/2004 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale. I deferiti hanno fatto pervenire memorie con le quali hanno richiesto che le violazioni contestate vengano dichiarate estinte per intervenuta prescrizione e, comunque, il
proscioglimento per motivi di rito e di merito. All’udienza del 27/5/2010 i difensori dei deferiti hanno richiesto la sospensione del procedimento in pendenza di ricorso all’Alta Corte di Giustizia dei deferiti Foschi e Zamparini. In relazione a tale istanza la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La C.D.N., rilevato che il CU N°. 35/CGF in data 8.10.2008, con il quale è stata concessa la proroga dell’indagine relativamente al proc. N. 1008-2007/08, è efficace; rilevato che nessuna norma dell’Ordinamento sportivo prevede l’obbligatorietà della sospensione del procedimento a fronte della dedotta impugnazione; rilevato che, in ogni caso, restano impregiudicati i diritti di difesa delle parti; P.Q.M. rigetta l’istanza di sospensione e dispone la prosecuzione del procedimento”. All’esito del dibattimento il rappresentante della Procura Federale ha derubricato la contestazione rivolta a Cellino Massimo, Ferramosca Luca e Dominicis Stefano da quella p. e p. dall’art. 7, comma 3, C.G.S. previgente a quella p. e p. dall’art. 7, comma 1, C.G.S. previgente, ha limitato la contestazione rivolta a Zamparini Maurizio alla sola mancata svalutazione nel bilancio al 30 giugno 2004 e nella situazione infrannuale al 31 marzo 2004 delle poste attive contabilizzate al momento dell’acquisizione dei diritti alle prestazioni dei calciatori, ha precisato che la responsabilità diretta contestata alla Società Ternana riguarda solo le condotte ascritte ai dirigenti Ferramosca e Dominicis e deve essere esclusa la finalità di ottenere l’iscrizione al Campionato 2003-2004. Conclusivamente ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: per Cellino Massimo inibizione di anni 1 (uno), per Zamparini Maurizio inibizione di anni 1 (uno), per Foschi Rino inibizione di mesi 3 (tre), per Lombardo Giovanni inibizione di mesi 3 (tre), per Agarini Luigi inibizione di anni 1 (uno) e mesi 4 (quattro), per Ferramosca Luca inibizione di anni 1 (uno), per Dominicis Stefano inibizione di anni 1 (uno), per la Ternana Calcio ammenda di € 36.000,00 (Euro trentaseimila/00). I difensori dei deferiti hanno richiesto ed ottenuto di essere autorizzati ad avvalersi in dibattimento di un secondo consulente e nel merito hanno chiesto il proscioglimento. Il difensore di Cellino Massimo ha chiesto la concessione di nuovo termine a difesa per contestare specificatamente la nuova qualificazione giuridica della contestazione rivolta al suo assistito. Il difensore di Zamparini al termine della discussione ha chiesto di produrre ulteriore documentazione. La Procura si è opposta. La C.D.N. si è riservata di decidere unitamente al merito. Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile la produzione documentale del difensore di Zamparini Maurizio. Infatti la richiesta è tardiva e comunque il documento è irrilevante anche perché privo di qualsiasi garanzia sulla sua natura e autenticità. Va disattesa anche la richiesta di termini a difesa in quanto nessuna nuova contestazione è stata rivolta al Cellino. La Procura si è limitata ad escludere la finalità di ottenere l’iscrizione al campionato di competenza per la stagione 2004-2005 derubricando così la qualificazione giuridica dei fatti contestati che sono rimasti i medesimi. Tra l’altro sotto il profilo sanzionatorio per il Cellino ciò non ha comportato alcuna variazione. Per quanto attiene alla prescrizione, essa va dichiarata maturata solo per tutti i fatti precedenti alla stagione 2003-2004. Va però precisato che il bilancio è un atto a formazione progressiva che può dirsi formato solo al momento della sua approvazione. Il dies a quo per calcolare la prescrizione è quindi quello dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea e non quello del periodo di riferimento del documento contabile. Sgomberato il campo dalle questioni preliminari è opportuna una breve ricostruzione dei fatti. Le indagini hanno avuto inizio in data 18 dicembre 2006. L’allora Ufficio Indagini, anche sulla scorta degli atti dei procedimenti penali aperti dalle Procure della Repubblica di Roma, Milano e Genova, ha aperto un fascicolo (N°. 167 2006-2007) inerente il c.d. “doping amministrativo” (metodo utilizzato per alterare i dati contabili ed attuato mediante operazioni di trasferimento incrociato di diritti alle prestazioni dei calciatori) riguardante diverse Società calcistiche professionistiche. Successivamente è intervenuta proroga dei termini per il completamento di tale indagine, richiesta in data 28 giugno 2007. In data 21/3/2008 la Procura Federale ha disposto la formazione del procedimento N°. 1008 2007/2008 in seguito allo stralcio dal procedimento N°. 547 2006/2007 delle indagini relative ad operazioni di trasferimento incrociato di diritti alle prestazioni di calciatori intercorsi tra diverse Società oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica di Roma. E’ intervenuta poi una ulteriore proroga dei termini per il completamento di tale seconda indagine richiesta in data 30 giugno 2008 e concessa dalla Corte di Giustizia con C.U. N°. 35/CGS del 8 ottobre 2008. Come già affermato da questa C.D.N. “….circa l’eccepita aleatorietà e soggettività delle valutazioni dei giocatori,……si osserva che, come notorio, esistono dei parametri che offrono indicazioni di massima (quali ad esempio l’età, il ruolo, il compenso, l’esperienza, lo stato di salute, la storia economica dei trasferimenti, la possibilità concreta di impiego, tanto per citarne alcuni) e che consentono, quindi, di stimare il valore del giocatore…………..”; Appare pertanto condivisibile il metodo di valutazione adottato dalla Procura per determinare l’effettivo valore attribuibile al diritto alle prestazioni dei calciatori. Alla luce di tale considerazione è evidente la strumentalità delle operazioni di mercato indicate nell’atto di deferimento. Passando all’esame delle singole responsabilità, per quanto attiene i fatti ascritti al Cellino la loro sussistenza sotto il profilo della materialità appare certa. Va detto però che l’operazione di scambio calciatori risale al 5 luglio 2002. L’annotazione contabile di tale operazione dà luogo a iscrizione di valori fittizi, ma la violazione regolamentare è prescritta, in quanto riferibile solo a detta data. Essa infatti non ha comportato immediati riflessi nel bilancio al 30.06.2003. In tale documento contabile permane un residuo del valore in precedenza visto, ma esso si riduce sensibilmente per effetto dello scambio delle compartecipazioni, avvenuto contestualmente alle cessioni incrociate (05.07.2002). Inoltre occorre considerare la quota di ammortamento, calcolato e imputato all’esercizio 01.07.2002 – 30.06.2003. L’ annotazione nel bilancio al 30.06.2003 non è coperta dalla prescrizione perché tale documento è stato predisposto dal C.d.A. dopo il 30 giugno 2003 e approvato dall’assemblea dei soci tenuta il 30 ottobre 2003. Senonchè, come emerso in sede dibattimentale, il valore in discorso è di importo irrilevante, tale da non avere incidenza significativa sui dati della Società Cagliari. In sostanza l’annotazione nel bilancio al 30.6.2003 del dato fittizio si rivela in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento in quanto non ha la capacità di conseguire alcuno scopo antigiuridico. La compiuta alterazione appare del tutto irrilevante ai fini del bilancio al 30.6.2003 e del suo valore probatorio e, pertanto, inidonea al conseguimento delle finalità che con l'atto alterato si intendevano in ipotesi raggiungere. Infatti l’alterazione non esplica effetti sulla funzione documentale che l'atto è chiamato a svolgere, che è quella di attestare i dati in esso indicati, né comporta concreti vantaggi di alcun genere per la Società Cagliari. Per quanto attiene la Società Ternana ed i suoi dirigenti i fatti così come precisati e ridotti in dibattimento dalla Procura appaiono provati. L’abnorme valutazione dei diritti ha consentito alla Ternana di iscrivere nel Bilancio al 30 giugno 2004 una plusvalenza fittizia di € 587.000 (Euro cinquecentottantasettemila/00). Inoltre la Ternana, nel bilancio chiuso al 30 giugno 2003 e nella situazione patrimoniale al 31 marzo 2004 ha omesso di svalutare la posta attiva relativa ai diritti Calaiò e Marzocchi (posta risultante da contrattazioni incrociate finalizzate alla costituzione di plusvalenze e valori attivi immateriali fittizi) ed ha proceduto all’ammortamento dei medesimi diritti pur in presenza di ulteriori palesi indicatori dell’esistenza di perdite durevoli di valore rilevabili alla data di redazione dei predetti documenti contabili. Infatti il valore d’uso del diritto era inferiore al valore massimo di mercato in virtù dell’inesistenza di flussi di cassa attesi atti a coprire almeno le quote di ammortamento del diritto. Tale condotta ha ulteriormente avuto l’effetto di comunicare alla Co.Vi.So.C dati non veridici . La Ternana ha infine omesso di svalutare il diritto Cibocchi, riacquistato l’11 luglio 2003, nel bilancio al 30 giugno 2004 e nei successivi fino al 30 giugno 2008 nonché nelle situazioni infrannuali trasmesse alla Co.Vi.So.C per l’iscrizione ai Campionati, riducendo così le effettive perdite di ogni esercizio. Tali violazioni regolamentari sono ascrivibili ai diversi amministratori che si sono succeduti nel tempo alla guida della Ternana. Si precisa che, a differenza dei deferiti Agarini, Ferramosca e Dominicis, al deferito Lombardo Giovanni, già Amministratore delegato della Ternana, è stata contestata unicamente la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. Per quanto attiene i fatti riferibili alla Società Palermo, essi come precisati e ridotti dalla Procura in dibattimento appaiono documentalmente provati. Il Palermo acquistò Brienza il 30.06.2002 per € 11.000.000 dalla Roma. Successivamente le due Società stipularono un accordo di compartecipazione per € 5.500.000. Allorché venne risolta la compartecipazione, il 13 agosto 2002, non avrebbe potuto essere ripristinato il valore di € 11.000.000, perché non più presente nei conti del Palermo, per effetto dell’avvenuta cessione della compartecipazione alla Roma. Pertanto l’iscrizione dei diritti relativi a Brienza per 11.000.000 milioni di Euro e la successiva ripartizione nei dieci anni successivi è del tutto arbitraria. Per procedere alla svalutazione del diritto Brienza effettuata sulla base della perizia redatta dal Sig. Foschi, sono state utilizzate modalità anomale e non conformi alle regole contabili. Infatti, la risoluzione dell’accordo di compartecipazione in essere con la Roma avvenuta in data 13 agosto 2002 doveva comportare l’immediata svalutazione del diritto Brienza fino al valore di mercato determinato dalla Società e cioè € 1.032 (€ 516 per la metà del diritto). La Società ha mantenuto in Bilancio il valore di € 5.500.516, 46 anziché quello corretto di € 1.032 ed ha conferito al Sig. Foschi l’incarico di procedere alla valutazione, ai sensi della Legge 27/2003, del diritto Brienza senza segnalare che, al momento della redazione della perizia, era stato già determinato un valore di mercato di € 1.032. Il Sig. Foschi ha quindi determinato in € 1.000.000 il valore del diritto Brienza, con la conseguente svalutazione del medesimo diritto di € 4.500.516,46 (svalutazione che, in realtà, doveva essere già stata recepita dalla Società al momento della risoluzione dell’accordo di compartecipazione al valore di € 1.032). Successivamente, in fase di ultimazione ed approvazione del Bilancio al 30 giugno 2003, il Sig. Foschi ha rettificato la propria perizia indicando, quale valore contabile di riferimento, l’importo di € 11.000.000 e, quale svalutazione, l’importo di € 10.000.000. Tale rettifica ha consentito alla Società di ripartire in 10 esercizi la svalutazione del diritto Brienza anziché registrarla in un unico esercizio mentre il diritto Brienza non avrebbe nemmeno dovuto costituire oggetto di valutazione posto che la svalutazione doveva già essere effettuata in data antecedente alla Legge 27/2003. Effettivamente il Foschi ricevette l’incarico dalla Unione Sportiva Città di Palermo Spa di stimare: l’ ”ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti alla data del 23 febbraio 2003”. Il Foschi, il 09.10.2003, giura una prima perizia stimando le svalutazioni della U.S. Città di Palermo Spa in € 25.636.923,54, di cui € 4.500.516,46 riferite al diritto Brienza. Successivamente, il 13.11.2003, Foschi giura una seconda perizia, di rettifica, ove stima le svalutazioni in € 31.136.407,08, di cui 10.000.000 di euro riferiti a Brienza. A nulla rileva la circostanza per cui il valore del diritto di Brienza, in entrambi i casi è riconosciuto in € 1.000.000, in quanto la perizia Foschi doveva quantificare l’ammontare delle svalutazioni e pertanto doveva accertare il valore di partenza dei diritti da svalutare. Il Palermo, inoltre, sempre nel Bilancio al 30 giugno 2003 ha omesso di svalutare la posta attiva relativa al diritto De Stefano (posta risultante da contrattazioni incrociate finalizzate alla costituzione di plusvalenze e valori attivi immateriali fittizi) ed ha proceduto all’ammortamento del medesimo diritto pur in presenza di ulteriori palesi indicatori dell’esistenza di perdite durevoli di valore rilevabili alla data di redazione del predetto documento contabile. Il valore d’uso del diritto era pari a zero a fronte dell’inesistenza di flussi di cassa attesi e/o di benefici di qualsiasi altro genere per la Società così come nullo era il valore di mercato attribuibile ai diritti. Il responsabile delle violazioni ascritte al Palermo è Maurizio Zamparini, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione. Anche il Foschi deve essere ritenuto responsabile della diversa violazione regolamentare a lui contestata. Conclusivamente per Cellino Massimo le incolpazioni a lui rivolte sono in parte prescritte ed in parte insussistenti. Per quanto attiene gli altri deferiti le violazioni regolamentari contestate così come ridotte in seguito alle precisazioni svolte in udienza dalla Procura devono ritenersi invece provate e sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo. Va detto in proposito che in ragione della successione delle norme tra il Codice previgente e l’attuale (che ha ridotto a 6 (sei) mesi di inibizione il minimo edittale per le violazioni contestate) questa C.D.N. ritiene che debba essere applicata la normativa più favorevole all’incolpato. Va altresì ricordato che al Foschi ed al Lombardo è stata contestata solo la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Nazionale proscioglie Cellino Massimo ed infligge agli altri deferiti le seguenti sanzioni:
▪ Zamparini Maurizio mesi 6 (sei) di inibizione,
▪ Foschi Rino mesi 3 (tre) di inibizione,
▪ Agarini Luigi mesi 7 (sette) di inibizione,
▪ Lombardo Giovanni mesi 3 (tre) di inibizione,
▪ Ferramosca Luca mesi 6 (sei) di inibizione,
▪ Dominicis Stefano mesi 6 (sei) di inibizione,
▪Ternana Calcio € 20.000,00 (Euro ventimila/00) di ammenda.
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