F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92 del 10.06.2010 (283) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CIRO FEMIANO (osservatore della Soc. AS Bari SpA) E DELLA SOCIETA’ AS BARI SpA (nota n. 6708/42pf09-10/SP/ma del 14.4.2010). Con atto

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92 del 10.06.2010 (283) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CIRO FEMIANO (osservatore della Soc. AS Bari SpA) E DELLA SOCIETA’ AS BARI SpA (nota n. 6708/42pf09-10/SP/ma del 14.4.2010). Con atto del 14.4.2010, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione: - il Sig. Ciro Femiano - l’AS Bari Calcio Spa per rispondere, - il primo, della violazione di cui agli artt. 1, co., in relazione all’art. 95 bis, co. 2, lett. b), NOIF, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di disciplina della concorrenza, per avere avviato nella stagione sportiva 2008/2009 trattative con il calciatore Marco Crimi senza avere informato per iscritto la società di appartenenza di quest’ultimo; - la seconda a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, co. 2, CGS, nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, co. 5, CGS. La vicenda trae origine dalla nota con la quale la FC Igea Virtus Barcellona ha denunciato l’esistenza di trattative non autorizzate, poste in essere dall’AS Bari Spa prima del termine della stagione sportiva 2008/2009, volte al tesseramento del calciatore Marco Crimi. Alla riunione del 10.6.2010, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con l’applicazione della inibizione per anni 1 (uno) al Sig. Femiano e dell’ammenda di € 50.00,00 per l’AS Bari Calcio Spa. I deferiti, che hanno fatto pervenire tempestivamente memorie difensive, hanno chiesto il proscioglimento o, in subordine, l’irrogazione di una sanzione contenuta nel minimo edittale. Il deferimento è fondato e pertanto va accolto. L’attività di indagine ha consentito di accertare, senza ombra di dubbio, che il calciatore Marco Crimi sia stato contattato prima della fine della stagione sportiva dal deferito, che nello specifico svolgeva attività di osservatore del Bari. Sebbene lo stesso abbia tentato di sminuire la propria responsabilità asserendo che le attività contestate sarebbero state poste in essere verso la fine del giugno 2009 – dichiarazioni che già di per sé determinano l’integrarsi dell’addebito – risulta invece che i contatti non solo siano intercorsi ma addirittura si siano concretizzati ben prima con la stipula di un contratto. Tale convincimento discende sia del contenuto della denuncia del 10.6.2009, che ha sostanzialmente anticipato quanto poi diverrà oggetto di contratto il successivo 2.7.2009, sia dal tenore complessivo delle dichiarazioni rese. Il Sig. Donato, presidente della FC Igea Virtus Barcellona all’epoca dei fatti, ha chiarito che il Crimi, nonostante l’iniziale disponibilità, ha declinato l’offerta di prolungamento del contratto propostagli nel mese di gennaio 2009, facendo seguire tale rifiuto da un festeggiamento, alla fine di un allenamento nel mese di aprile, in occasione del quale comunicava di aver raggiunto un accordo con il Bari. Tali circostanze sono state confermate dal Sig. Alizzi, compagno di squadra del Crimi all’epoca dei fatti, al quale tra l’altro lo stesso aveva direttamente riferito di essere stato contattato da un dirigente di detta Società e dal Sig. Panarello il quale ha aggiunto che, nel corso di una trasferta avvenuta il 16.5.2010, il Crimi gli ha confidato di aver stipulato con la stessa un contratto triennale. Le dichiarazioni rese dal calciatore non fanno altro che confermare gli esiti dell’indagine, sebbene sia opportuno precisare che la riferita circostanza che il primo contatto telefonico sarebbe intercorso tra il 20 ed il 22 giugno 2009, oltre a essere smentita dagli atti di indagine, non esclude né mitiga la responsabilità dei deferiti, i quali non solo non avevano informato la Società di appartenenza delle loro intenzioni di mercato ma, addirittura, hanno invitato il calciatore a rifiutare qualsiasi altra offerta. Le difese dei deferiti, pertanto, oltre che aprioristicamente smentite dalle dichiarazioni del proprio tesserato, non solo non consentono di ritenere che la realtà sia diversa da quella accertata, ma confermano il collegamento esistente tra il Femiano e il Bari, e, soprattutto, l’epoca e la natura dei contatti. La concordanza delle dichiarazioni rese in fase di indagine circa le trattative direttamente intercorse tra il Bari Calcio ed il Crimi in epoca nella quale lo stesso era ancora tesserato per la FC Igea Virtus Barcellona e, soprattutto, l’omessa informativa delle stesse, così come prescritto dalle NOIF, ritengono integrato l’illecito in tutti i suoi elementi e congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale, anche in ragione del campionato di appartenenza della Società deferita. PQM Infligge al Sig. Ciro Femiano la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) e alla Soc. AS Bari Spa l’ammenda di € 20.000,00 (ventimila/00).
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