F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92 del 10.06.2010 (319) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: JOSE’ MARIO DOS SANTOS FELIX MOURINHO (allenatore della Soc. FC Internazionale Milano) E DELLA SOCIETA’ FC INTERNAZIONALE MILANO SpA (n
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92 del 10.06.2010
(319) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: JOSE’ MARIO DOS SANTOS FELIX MOURINHO (allenatore della Soc. FC Internazionale Milano) E DELLA SOCIETA’ FC INTERNAZIONALE MILANO SpA (nota n. 7959/1430pf09- 10/SP/blp del 7.5.2010).
Il deferimento
Con provvedimento del 5.5.2010, il Procuratore federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:
- Josè Mario Dos Santos Felix Mourinho, allenatore tesserato della FC Internazionale Milano Spa;
- la società FC Internazionale Milano Spa;
per rispondere:
- il primo, della violazione dell’art. 5, comma 1, del CGS, per avere espresso, mediante l’intervista e le dichiarazioni pubblicate su organi di informazione e riportate nella parte motiva, giudizi lesivi della reputazione di persone e di società operanti nell’ambito federale e in particolare dei dirigenti di altra Società, adombrando altresì dubbi sulla regolarità del campionato a causa dell’operato di questi, con riferimento alla gara dell’ultima giornata di campionato Siena-Inter;
- la seconda, della violazione di cui all’art. 4, comma 2, e dell’art. 5, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva, in ordine a quanto ascritto al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva l’infondatezza dell’addebito e, di conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito. Alla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Josè Mario Dos Santos Felix Mourinho: ammenda di € 50.000,00; - per la società FC Internazionale Milano Spa: ammenda di € 50.000,00. È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, osserva che le dichiarazioni di Josè Mario Dos Santos Felix Mourinho, rilasciate nel corso di un’intervista videoregistrata dopo l’incontro di calcio di finale TIM CUP 2010 Inter-Roma del 5.5.2010, riportate negli articoli di stampa pubblicati da alcuni quotidiani il 7.5.2010 nonché apparse su vari siti internet, sono censurabili. Affermare, tra l’altro, che “visto che non ha pagato il premio per la coppa, la Roma potrà dare qualche soldo in più al Siena” travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in un giudizio lesivo della reputazione di altri tesserati, adombrando dubbi sulla regolarità del campionato a causa dell’operato di questi. Le argomentazioni difensive non possono trovare accoglimento. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità di Josè Mario Dos Santos Felix Mourinho, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza. Sanzioni eque, considerato quanto previsto dall’art. 5, comma 6, e tenuto conto di quanto sopra, nonché degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione, dichiarata la responsabilità dei deferiti, delibera di infliggere sia a Josè Mario Dos Santos Felix Mourinho sia alla società FC Internazionale Milano Spa la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00 (venticinquemila/00).
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