F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92 del 10.06.2010 (291) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EMILIANO PIFFERI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Real Castellarano 3000), DARIO CORSINI (Presidente della Soc. ASD Rea

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92 del 10.06.2010 (291) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EMILIANO PIFFERI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Real Castellarano 3000), DARIO CORSINI (Presidente della Soc. ASD Real Castellarano 3000) E DELLE SOCIETA’ ASD REAL CASTELLARANO 3000 E CASTELLARANO FC Srl (nota n. 7076/542pf09-10/AA/ac del 26.4.2010). Visti gli atti: Letto il deferimento della Procura Federale disposto in data 26 aprile 2010 nei confronti di: - Sig. Emiliano Pifferi, calciatore attualmente tesserato con la Soc. Real Castellarano 3000 ASD ma, all'epoca dei fatti, tesserato con la Soc. Castellarano FC, per violazione degli artt. 1, comma 1, del CGS, 40, comma 4, delle NOIF e 10, comma 2, del CGS, per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Real Castellarano 3000 ASD mentre era ancora tesserato con la Castellarano FC Srl; - Sig. Dario Corsini, Presidente della Società Real Castellarano 3000 ASD, per violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS, 40, comma 4, delle NOIF e 10, comma 2, del CGS, per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore benchè quest'ultimo fosse già tesserato per altra società; - Società Real Castellarano 3000 ASD, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per le condotte ascritte al suo Presidente; - Società Castellarano FC Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 2, del CGS per le condotte ascritte al suo calciatore. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna delle relative sanzioni, nella misura di 1 giornata di squalifica al calciatore Emiliano Pifferi; mesi 1 di inibizione al sig. Dario Corsini; ammenda di € 500,00 alla Soc. Real Castellarano 3000 ASD; ammenda di € 200,00 alla Soc. Castellarano FC Srl. Nessuno dei deferiti, pur ritualmente convocati, è risultato presente. La Commissione, considerato che la violazione delle norme di cui al deferimento è in effetti intervenuta non essendo i fatti contestati negati nemmeno dai soggetti deferiti; accertato che, in ogni caso, dal 4.9.2009 il Sig. Emiliano Pifferi è regolarmente tesserato con la Società Real Castellarano 3000 ASD; rilevato, altresì, che in concreto appare valida, a titolo di attenuante, la tesi formulata in virtù della quale il comportamento tenuto dai soggetti deferiti sia stato comunque assunto in buona fede, avendo semplicemente omesso di consultare i competenti uffici per acclarare la validità della richiesta di tesseramento; valutato che, pur riconoscendo la responsabilità dei soggetti deferiti, va applicata una sanzione moderata per tener conto dei fattori soggettivi e oggettivi della vicenda in questione. P.Q.M. Accoglie il deferimento e infligge al calciatore Emiliano Pifferi la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate di gara; al Presidente Dario Corsini la sanzione della inibizione per mesi 1 (uno); alla Società Real Castellarano 3000 ASD la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) e alla Società Castellarano FC Srl la sanzione dell’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00).
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