F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92 del 10.06.2010 (292) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO CARROZZA (Commissario di campo della LND – Serie D) (nota n. 7154/481pf09- 10/SP/blp del 27.4.2010). Il deferimento Con provv
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92 del 10.06.2010
(292) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO CARROZZA (Commissario di campo della LND – Serie D) (nota n. 7154/481pf09- 10/SP/blp del 27.4.2010).
Il deferimento
Con provvedimento del 27 aprile 2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Vincenzo Carrozza, in qualità di Commissario di campo della Lega Nazionale Dilettanti Serie D, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS, per aver chiesto all’arbitro Daniele Minelli di redigere il referto della gara Milazzo- Vigor Lamezia dell’8 novembre 2009 (valido per il girone I del Campionato Nazionale Dilettanti – Serie D), in favore del calciatore Ginobili, in modo da evitargli una squalifica in relazione al comportamento tenuto in occasione della sua espulsione. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito e l’irrogazione della sanzione di mesi 6 di inibizione. Il deferito ha fatto pervenire, nei termini stabiliti, una memoria difensiva, con la quale ha chiesto in via principale il proscioglimento e in via subordinata l’applicazione del minimo edittale.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue. Dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati emerge che il sig Carrozza, nella sua veste di Commissario di campo, alla fine dell’incontro predetto, raggiungeva la terna arbitrale presso lo spogliatoio e alla presenza dell’AA1 Ficarra Edoardo, dichiarava di conoscere il calciatore Maximiliano Ginobili, che era stato espulso durante la gara, e che lo stesso era una persona per bene, e quindi chiedeva all’arbitro di motivare l’espulsione nel referto affermando trattarsi di una protesta generica, altrimenti il calciatore avrebbe preso due giornate di squalifica. A sostegno di quanto denunciato dall’arbitro Daniele Minelli, l’assistente arbitrale Edoardo Ficarra in sede di audizione in data 15 dicembre 2009, ha dichiarato che: “al termine della
gara si è presentato negli spogliatoi il Commissario di campo chiedendo se era possibile far entrare il giocatore Maximiliano Ginobili in quanto lo stesso aveva intenzione di chiedere scusa dopo aver rivolto una pesante ingiuria allo stesso arbitro Minelli nel corso della gara, alla quale era seguita la sua espulsione. L’arbitro ha permesso l’accesso agli spogliatoi al giocatore mentre il Commissario di campo è entrato senza chiedere il permesso. Il giocatore ha chiesto scusa per il suo comportamento. Il sig. Minelli ha accettato le scuse aggiungendo che avrebbe in ogni caso riportato sul referto di gara le modalità che avevano portato all’espulsione. Dopo di che il giocatore è uscito dagli spogliatoi, mentre il Commissario si intratteneva ancora, il quale chiedeva all’arbitro, considerato che conosceva il giocatore Ginobili e ritenendolo un bravo ragazzo, di riportare sul referto arbitrale in merito all’episodio – proteste generiche – invece di descrivere i fatti realmente accaduti cosicché il giocatore avrebbe evitato una squalifica di due giornate. A questo punto io e l’arbitro sig. Minelli ci siamo guardati in faccia senza proferire parola. Successivamente il Commissario non ricevendo alcuna risposta da parte dell’arbitro ha affermato all’incirca - vado via devo accompagnare la squadra – riferendosi alla Vigor Lamezia. Così ha abbandonato lo spogliatoio salutando.” Pertanto, alla luce della denuncia dell’arbitro Minelli e da quanto dichiarato in riscontro dall’assistente Ficarra, il deferimento interposto nei confronti del Commissario di Campo sig. Vincenzo Carrozza, appare fondato e meritevole di accoglimento. Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il deferimento e infligge al sig. Vincenzo Carrozza la sanzione della inibizione per mesi 1 (uno).
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