F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92 del 10.06.2010 (300) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLINO (Legale rappresentante della Soc. Cagliari Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ CAGLIARI CALCIO SpA (nota n. 7228/626pf09-10/SP/

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 92 del 10.06.2010 (300) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLINO (Legale rappresentante della Soc. Cagliari Calcio SpA) E DELLA SOCIETA’ CAGLIARI CALCIO SpA (nota n. 7228/626pf09-10/SP/blp del 29.4.2010). Il deferimento Con provvedimento del 29 aprile 2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: - il sig. Massimo Cellino, in qualità di legale rappresentante della società Cagliari Calcio Spa; - la società Cagliari Calcio Spa; per rispondere - il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione al criterio P11.B, di cui al paragrafo 3.2, lett. b), Criteri B (criteri organizzativi) del Manuale Licenze UEFA, versione 2.1, per non aver previsto la figura del Direttore Sportivo nella propria compagine sociale; - la Società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione al comportamento ascritto al proprio legale rappresentante. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 per ciascuno dei deferiti. È comparso altresì il difensore della Cagliari Calcio Spa e del sig. Massimo Cellino, il quale, riportandosi alle memorie, depositate nei termini, ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni nelle stesse riportate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue. Dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati si evince che la Commissione delle Licenze di primo grado, nella riunione del 7 maggio 2009, provvedeva alla verifica del rispetto, da parte delle società richiedenti la licenza, dei criteri previsti dal Manuale delle licenze UEFA - Versione 2.1, ai fini del rilascio della Licenza UEFA per la stagione 2009/2010. A seguito del controllo della documentazione inviata, la Commissione rilevava il mancato rispetto da parte della Cagliari Calcio Spa, del criterio organizzativo P.11:B (direttore Sportivo) del Manuale; pertanto nella stessa data della predetta riunione, l’Ufficio Licenze UEFA inviava alla società Cagliari Calcio una lettera, con la quale la invitava a ottemperare alla nomina del proprio direttore sportivo, fissando come termine perentorio la data del 15 settembre 2009. Nel predetto termine perentorio la Cagliari Calcio Spa faceva pervenire all’Ufficio interessato, una relazione sottoscritta dal proprio legale rappresentante, e alla riunione del 5 novembre 2009 la Commissione, esaminata la relazione dell’esperto dei criteri organizzativi, riscontrava quanto segue: “Cagliari Calcio Spa: la società ad oggi ancora non dispone della figura del Direttore Sportivo e si limita a manifestare l’intenzione di iscrivere un proprio dipendente ad un corso per Direttori Sportivi che allo stato non risulta neppure bandito dal Settore Tecnico. Pertanto, il criterio in oggetto non può ritenersi soddisfatto”. La tesi sostenuta dalla difesa degli odierni deferiti, anche se apprezzabile, non può trovare accoglimento da parte di questa Commissione. Infatti il Manuale delle Licenze UEFA sul punto è preciso e non consente alcun dubbio, tanto è vero che per il rilascio delle suddette Licenze prevede necessariamente la figura del Direttore Sportivo (ovviamente iscritto nell’elenco di loro appartenenza), senza lasciare la possibilità di sostituzioni con altri tesserati delle società richiedenti, anche se questi siano muniti di firma di rappresentanza o di poteri speciali, né tanto meno prevede la possibilità di ricoprire quell’incarico, a persone che non siano in possesso del titolo richiesto, anche se in attesa della pubblicazione del bando del corso per Direttori Sportivi, da parte del Settore Tecnico. La società Cagliari Calcio Spa è tenuta a rispondere della responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento addebitabile al suo legale rappresentante sig. Massimo Cellino. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) al sig. Massimo Cellino e € 5.000,00 (cinquemila/00) alla società Cagliari Calcio Spa.
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