F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94 del 18.06.2010 (312) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLE SANZIONI INFLITTE ALLA SOCIETA’ SS PRETURO (ammenda € 500,00) E AL SUO PRESIDENTE ANTONIO VITTORINI (inibizione mesi 6), EME

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94 del 18.06.2010 (312) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLE SANZIONI INFLITTE ALLA SOCIETA’ SS PRETURO (ammenda € 500,00) E AL SUO PRESIDENTE ANTONIO VITTORINI (inibizione mesi 6), EMESSE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Abruzzo - CU n. 60 del 29.4.2010). Al termine della gara Preturo – San Vittorino campionato di terza categoria, disputata il 14 ottobre 2007, l’arbitro Stefano Barone refertava che, appena lasciato l’impianto di gioco alla guida dell’autovettura di proprietà del padre, veniva affiancato da altra autovettura di piccola cilindrata di colore verde scuro con almeno cinque persone a bordo, che egli riconosceva quali sostenitrici della società Preturo, il cui conducente, suonando insistentemente il clacson, lo affiancava sulla sinistra, gli tagliava la strada e lo costringeva, per evitare la collisione, a gettarsi sul lato destro della carreggiata e ad urtare contro il muro ivi esistente. Nel mentre l’autovettura che aveva provocato l’incidente si dava a fuga precipitosa, quella condotta dall’arbitro subiva danni alla carrozzeria, per la riparazione dei quali era preventivato l’importo di circa € 3.750,80. Il Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale de L’Aquila, sulla base di siffatto referto, infliggeva alla società Preturo la squalifica del campo per una giornata, nonché l’ammenda di € 1.000,00 e le imponeva l’obbligo di risarcire il danno all’autovettura, se richiesto e provato. Su ricorso della società Preturo, che respingeva ogni responsabilità del fatto, la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regione Abruzzo riduceva l’ammenda ad € 600,00 in considerazione della categoria di appartenenza della ricorrente. Nel mentre l’A.I.A. – L.N.D. deliberava di riconoscere all’arbitro Barone l’indennizzo di € 1.500,00 oltre Iva, lo stesso Barone, a mezzo di dichiarazione resa il 5 maggio 2008, rettificava il referto di gara e precisava di non avere l’assoluta certezza che gli occupanti dell’autovettura che l’avevano danneggiato fossero sostenitori della società Preturo e che gli era sembrato che soltanto uno di loro fosse presente durante la gara, ma nulla di più. Per tale dichiarazione, che seguiva quella del 30 aprile 2008 di rinuncia del Barone a percepire il risarcimento del danno, la pratica veniva archiviata dal Comitato Regionale Abruzzo , non essendo più nulla dovuto dalla società Preturo. In questo contesto era emerso da una dichiarazione resa dal Barone al Sostituto Procuratore Arbitrale in occasione della rettifica di referto, che il presidente della società Preturo sig. Antonio Vittorini aveva sporto denuncia – querela nei confronti dell’arbitro Barone per il contenuto non veritiero del referto di gara, sicchè l’arbitro Barone, all’esito di alcuni incontri avuti con il Vittorini, aveva rettificato il referto e rinunciato al risarcimento, dietro assicurazione da parte del Vittorini che la denuncia – querela presentata alla Procura della Repubblica de L’Aquila sarebbe stata ritirata. Il Barone si era inoltre accollato le spese legali sostenute dal Vittorini per la redazione dell’atto in ragione di € 150,00. La Procura Arbitrale segnalava i fatti alla Procura Federale, che, svolte le indagini, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale Comitato Regionale Abruzzo il sig. Antonio Vittorini presidente della società Preturo e la società Preturo, quanto al primo per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS a motivo della indebita pressione esercitata nei confronti dell’arbitro per indurlo a modificare il referto, nonché dell’art. 30 comma 2 Statuto FIGC a motivo della violazione della clausola compromissoria, quanto alla seconda per la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per le violazioni ascritte al proprio Presidente. Era emerso che il Vittorini aveva sporto la denuncia – querela nonostante che la Lega Nazionale Dilettanti avesse respinto la sua richiesta di concessione all’autorizzazione ad adire le vie legali contro l’arbitro Barone. La Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento, infliggeva al Vittorini la sanzione di mesi sei di inibizione (in luogo della richiesta di un anno di inibizione e dell’ammenda di € 1.000,00) ed alla società la sanzione di ammenda di € 500,00 (in luogo della richiesta di tre punti di penalizzazione in classifica e dell’ammenda di € 1.000,00). La Commissione Disciplinare motivava che al Vittorini poteva essere comminata la sanzione soltanto con riferimento alla palese violazione della clausola compromissoria, mentre non risultava provata l’altra circostanza che gli era stata contestata di aver voluto ottenere vantaggi o utilità in violazione delle norme federali, atteso che il Vittorini, più semplicemente, aveva voluto trovare una soluzione bonaria della vicenda, che gli era stata peraltro sollecitata dallo stesso Barone. Avverso tale decisione, resa il 29 aprile 2010, ricorre la Procura Federale, la quale, richiamato il deferimento, chiede applicarsi a carico del Vittorini e della società Preturo tutte le sanzioni di cui al primo grado. Alla udienza odierna la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento. Nessuno è comparso per i deferiti; in data 16.6.2010 il sig. Antonio Vittorini ha fatto pervenire a questa Commissione una memoria difensiva, che non può essere esaminata perché fuori dei termini di cui all’art. 37 CGS con conseguente inammissibilità della stessa. Il ricorso è fondato. Appare evidente dall’esame degli atti che la denuncia – querela del Vittorini contro l’arbitro Barone, che la Lega non aveva autorizzato, rappresentava non soltanto la palese violazione dell’art. 30 comma quarto dello Statuto FIGC, ma anche il tentativo, peraltro riuscito, di indurre l’arbitro Barone a smentire il proprio referto e a rinunciare al risarcimento del danno, così scagionando la società Preturo dalla responsabilità dell’incidente stradale causato dai suoi sostenitori. Significative appaiono al riguardo le espressioni pronunciate dal Barone che “il presidente del Preturo Vittorini Antonio mi disse testualmente che mi avrebbe tolto da denuncia a condizione che io avessi fatto questa precisazione di rapporto e che tanto i soldi non li avrei mai ricevuti” e che rendono particolarmente grave il comportamento del Vittorini anche in relazione all’età dell’arbitro, a proposito della quale sussiste l’ulteriore espressione del Barone che “non esiste che un ragazzo di 18 anni va ad arbitrare e vi debba prendere le denunce con le relative spese giudiziarie e relativi problemi e preoccupazioni”. Ove si consideri che tali circostanze sono state confermate dallo stesso Vittorini (“io gli ho ribadito che era possibile rimettere la querela solo a determinate condizioni: rimborso delle spese da me sostenute con l’avvocato e corretta rappresentazione dello svolgimento dei fatti occorsi alla gara Preturo – San Vittorino e dopo abbiamo concordato per € 150,00 e successivamente ho ritirato la querela”), appare evidente che la decisione impugnata ha male interpretato le risultanze probatorie, finendo per declassare la stessa incolpazione della Procura Federale e per rappresentare quasi come virtuoso il comportamento del Vittorini (che sarebbe stato finalizzato a “trovare una soluzione alla vicenda che ponesse fine alla questione controversa”) e che virtuoso non era certamente stato. Il deferimento va pertanto accolto con conseguente parziale modifica della decisione e l’aggravio delle sanzioni in essa comminate. P.Q.M. Infligge a Antonio Vittorini nella qualità di Presidente della società SS Preturo l’inibizione di anni 1 (uno) e l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00), alla società SS Preturo la penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2010/2011, con conferma dell’ammenda di € 600,00.
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