LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 197 del 21/06/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 4) RICORSO DEL CALCIATORE Marcello CANNETIELLO/F.C.S.ANTONIO ABATE La Commissione Accordi Economici con decisione del 25/03/2009 respingev

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 197 del 21/06/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 4) RICORSO DEL CALCIATORE Marcello CANNETIELLO/F.C.S.ANTONIO ABATE La Commissione Accordi Economici con decisione del 25/03/2009 respingeva il reclamo proposto dal Sig. Marcello CANNETIELLO nei confronti della Società F.C.S.ANTONIO ABATE avente per oggetto la richiesta di pagamento della somma di €.2.016,00 a fronte di un accordo economico prevedente la corresponsione di €.28,00 forfettarie a prestazione. In data 3/04/2009 il Sig. Marcello CANNETIELLO proponeva appello avanti la Commissione Vertenze Economiche, chiedendo l’annullamento della decisione ed insistendo per la condanna della F.C.S.ANTONIO ABATE al pagamento in proprio favore della somma di €.2.016,00. La Commissione Vertenze Economiche con decisione del 28/05/2009 accoglieva l’appello ed annullava l’impugnata decisione della C.A.E. e disponeva di rimettere nuovamente gli atti alla Scrivente Commissione per un nuovo esame di merito. A fronte del disconoscimento effettuato dal ricorrente in ordine alla genuinità delle quietanze prodotte dalla Società controinteressata e comprovanti il pagamento delle somme reclamate dal calciatore, la Commissione Accordi Economici trasmetteva gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti riguardanti l’eventuale messa in circolazione di scritture false,sospendendo ogni decisione di aspetto economico sul presente reclamo. La Procura Federale esperiti gli accertamenti del caso disponeva la trasmissione alla presente Commissione, con invito a comunicare la decisione adottata all’esito del procedimento in corso. Dall’esame degli accertamenti eseguiti dalla Procura Federale consistiti nell’audizione del Presidente del Segretario e di due dirigenti della Società contro interessata, del calciatore, nonché in ultimo dalle osservazioni del collaboratore incaricato, emerge la sostanziale genuinità delle quietanze prodotte in atti, in particolare la quietanza n.27 relativa al pagamento del rimborso per i mesi di Marzo,Aprile,maggio e giugno 2008 per la complessiva somma di €.2.688,00. In particolare rileva il collaboratore federale che se il documento fosse stato predisposto per il solo mese di marzo avrebbe dovuto recare accanto l’indicazione dell’anno 2008 come è accaduto per le precedenti quietanze, mentre nel caso de quo l’anno è posto, correttamente di seguito all’ultimo mese indicato (giugno), Aggiunge il collaboratore della Procura Federale che, se come assunto dal calciatore, il documento recava solo l’indicazione dell’importo di €.672,00, la cifra sarebbe dovuta comparire al centro del rigo (dove invece si legge la somma di €.2.688,00) e non al di fuori; appare inoltre inverosimile che il calciatore, consapevole dei reiterati ritardi dei pagamenti della Società, avesse potuto sottoscrivere la quietanza senza che la stessa recasse la data e l’importo scritto a lettere come invece evidente per le precedenti ricevute. Alla luce di quanto esposto non vi sono pertanto elementi sufficienti per ritenere fondata la doglianza del Sig.Marcello CANNETIELLO, ed in particolare per dubitare della veridicità della quietanza prodotta dalla Società contro interessata. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. respinge nuovamente il ricorso presentato dal Sig.Marcello CANNETIELLO nei confronti della Società F.C.S.ANTONIO ABATE. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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