LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 197 del 21/06/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 5) RICORSO DEL CALCIATORE Stefano GAMMAIDONI/A.S.D.SANSEPOLCRO CALCIO Con reclamo inoltrato in data 10/02/2010, il sig. Stefano GAMMAIDON

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 197 del 21/06/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 5) RICORSO DEL CALCIATORE Stefano GAMMAIDONI/A.S.D.SANSEPOLCRO CALCIO Con reclamo inoltrato in data 10/02/2010, il sig. Stefano GAMMAIDONI richiedeva la condanna della Società A.S.D.SAN SEPOLCRO al pagamento della somma di €.5.310,00 quale residuo importo dovuto per quote forfettarie giornaliere e n.41 convocazioni. Preliminarmente è bene precisare che nell’udienza del 7/05/2010 compariva la parte ricorrente e solo a fine sessione compariva anche un incaricato della Società, in quale affermava, a udienza terminata, la volontà della Società di conciliare la vertenza e all’uopo produceva una lettera inviata al reclamante con una offerta di €.3.000,00 a saldo e stralcio. Sulla base di tale presupposto la C.A.E. rinviava la decisione all’udienza del 4/06/2010. A tale udienza l’accordo non veniva raggiunto in quanto l’offerta della Società veniva respinta dal ricorrente. Si osserva che le contro deduzioni della A.S.D.SAN SEPOLCRO sono tardive e fuori termine. Pertanto, quanto richiesto dal calciatore deve trovare accoglimento stante la non difesa della controparte e la documentazione prodotta (accordo economico e raccomandate di intimazione) assolve l’onere probatorio. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. condanna la Società A.S.D.SAN SEPOLCRO al pagamento nei confronti del Sig. Stefano GAMMAIDONI della somma di €.5.310,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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