COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 142 DEL 19.05.2010 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 5.2.2. Ricorso POL.D. BAGNOLESE – Avverso Esito Gara Per Posizione Irregolare Calciatori (GARA SALCITO – BAGNOLESE DEL 02.05.2

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 142 DEL 19.05.2010 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 5.2.2. Ricorso POL.D. BAGNOLESE – Avverso Esito Gara Per Posizione Irregolare Calciatori (GARA SALCITO – BAGNOLESE DEL 02.05.2010 CAMPIONATO REGIONALE DI 2^ CATEGORIA GIRONE “B” – 14^ GIORNATA DI RITORNO) Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo proposto dalla Bagnolese, rileva che la medesima società chiede l’applicazione, ai danni del Salcito, della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 – 3 ai sensi dell’art. 17, comma 5 CGS per aver schierato il calciatore SERRICCHIO Angelo che non aveva titolo a parteciparvi, perché squalificato fino a tutto il 31.05.2010. Osserva questo GST. Il calciatore in parola veniva squalificato con Comunicato Ufficiale n. 58 del 10.12.2009 fino a tutto il 31.05.2010 “perché al 46' s.t. veniva espulso per aver lanciato uno sputo in direzione dell'arbitro, senza colpire (rapp. arb.).”. Successivamente la società Salcito proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale ed otteneva la riduzione della squalifica del calciatore SERRICCHIO fino a tutto il 30.04.2010 (cfr. Comunicato Ufficiale n. 72 del 13/01/2010). Pertanto il Serricchio aveva pieno titolo a partecipare alla gara in epigrafe. Per tutti questi motivi D E C I D E 1) di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Bagnolese; 2) di confermare il risultato di 2 – 2 conseguito sul campo; 3) di addebitare la tassa reclamo sul conto della società istante.
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