COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 142 DEL 19.05.2010 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 5.4.1 POL. D. BAGNOLESE – AVVERSO ESITO GARA PER ERRORE TECNICO ARBITRO (GARA SEPINO – BAGNOLESE DEL 18.04.2010; C

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 142 DEL 19.05.2010 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 5.4.1 POL. D. BAGNOLESE – AVVERSO ESITO GARA PER ERRORE TECNICO ARBITRO (GARA SEPINO - BAGNOLESE DEL 18.04.2010; CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE B - 12^ RITORNO) la Commissione Disciplinare, visto il ricorso presentato dalla società POL.D. BAGNOLESE avverso la decisione del G.S.T pubblicata sul c.u. n. 131 del 30 aprile 2010, con la quale veniva rigettato il ricorso per presunto errore tecnico dell'arbitro nella gara giocata il 18 aprile 2010 contro il SEPINO, osserva quanto segue. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché presentato fuori termine, atteso che per le ultime quattro giornate di gara il ricorso avverso le decisioni del G.S.T., che trattano sulla regolarità delle gare, deve essere fatto pervenire o depositato presso la sede del comitato regionale entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del C.U. che riporta il provvedimento (vedi C.U. n. 75/a del 19 gennaio 2010 della F.I.G.C. allegato al C.U. n. 82 del 29 gennaio 2010 del C.R.Molise). nel caso in esame, tenuto conto che il C.U. che riporta la decisione del G.S.T. di rigetto del ricorso è stato pubblicato il 30 aprile 2010, il termine ultimo per presentare il ricorso alla commissione disciplinare era le ore 12 del 3 maggio 2010, considerato che il secondo giorno utile cadeva in giorno festivo (vedi art. 38, comma 5, secondo periodo, c.g.s.). p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso. ordina addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.
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